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Montefiascone - Tra gli indagati il dirigente Angelo Cecchetti e Massimo Ceccarelli nella sua veste di costruttore

No ai sigilli al cantiere di via Bertina, le motivazioni della cassazione

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Massimo Ceccarelli

Massimo Ceccarelli

Montefiascone – Il cantiere sequestrato in via Bertina

Montefiascone – Il cantiere sequestrato in via Bertina

Montefiascone – Il cantiere sequestrato in via Bertina

Montefiascone – Il cantiere sequestrato in via Bertina

Montefiascone - Il cantiere sequestrato in via Bertina

Montefiascone – Il cantiere sequestrato in via Bertina

Montefiascone – (sil.co.) – Pubblicate dalla cassazione le motivazioni della sentenza con cui lo scorso 26 novembre è stato dichiarato inammissibile il ricorso della procura contro il dissequestro del cantiere di via Bertina.  E’ il cantiere di Montefiascone sequestrato due volte e due volte dissequestrato nel giro di pochi mesi, a agosto 2018 e poi di nuovo a aprile 2019. Al centro dell’inchiesta un fabbricato con vista panoramica sul lago di Bolsena.

Una vicenda nell’ambito della quale sono stati iscritti a vario titolo nel registro degli indagati, per presunti abusi edilizi in concorso, l’assessore all’urbanistica Massimo Ceccarelli nelle sue vesti di costruttore, il dirigente del settore urbanistica Angelo Cecchetti, la proprietaria dell’immobile, il progettista e direttore dei lavori.

“Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro può essere proposto esclusivamente per violazione di legge – si legge nelle motivazioni della sentenza – deve inoltre tenersi conto della natura sommaria del giudizio cautelare, la quale impedisce una esaustiva verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi”.

“Tali principi – viene sottolineato – trovano applicazione nel caso di specie, in cui il procuratore ricorrente ha formalmente qualificato la sua censura come riferita a violazione di legge, mentre dal tenore del ricorso emerge con chiarezza che essa ha ad oggetto la differente quota altimetrica della canaletta di scolo della strada privata rispetto alla quota indicata nel progetto. Si tratta, dunque, di un accertamento di fatto, in quanto basato su una lettura degli atti di indagine alternativa a quella effettuata dai giudici del riesame”.

I sigilli erano stati apposti una prima volta all’inizio di agosto 2018 e poi tolti a settembre dopo il ricorso al riesame da parte del difensore Enrico Valentini, concorde lo stesso pubblico ministero, in seguito a una relazione del geometra incaricato dal Comune. Una relazione poi smentita dalla polizia giudiziaria sulla scorta di una carta tecnica regionale per cui il pm Franco Pacifici, dopo avere sentito il dirigente Angelo Cecchetti, il 19 ottobre 2018 e il 31 gennaio 2019, ha affidato due consulenze tecniche a un proprio geometra, depositate il 28 febbraio. Sempre il 28 febbraio è stata sentita a sommarie informazioni la funzionaria della Soprintendenza di Roma che aveva istruito la pratica, secondo cui “quanto realizzato era difforme da quanto autorizzato”. Risale al 23 maggio l’ultimo tassello, che ha definitivamente convinto il pm di essere nel giusto, quando la funzionaria della Soprintendenza ai beni paesaggistici, su richiesta di Pacifici, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere, confermando “una forte difformità tra le altezze rappresentate in progetto per l’intero fabbricato e le strutture edificate, con un evidente potenziale incremento di impatto paesaggistico sull’intero contesto”.

“Né può affermarsi che vi siano lacune motivazionali del provvedimento impugnato – prosegue la cassazione – perché, dalla sua semplice lettura, emerge che il tribunale ha ampiamente tenuto conto del compendio istruttorio e, in particolare, delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico del pubblico ministero, evidenziandone la non decisività, sul rilievo che le stesse contrastano con quanto accertato dal medesimo consulente in epoca precedente; le misurazioni effettuate sono suscettibili di apprezzabili margini di errore, nei quali le difformità asseritarnente riscontrate possono ampiamente rientrare; vi è stato un difetto di istruttoria, perché il consulente tecnico suppone che la quota erronea riportata nel progetto avrebbe celato che l’altezza dell’edificio rispetto al più basso piano stradale sarebbe stata ad opera finita maggiore di 1,5 m rispetto a quella rappresentata, senza dare conto della misurazione effettiva dell’altezza del fabbricato, che pure era completo di tetto. E il tribunale arriva addirittura ad indicare analiticamente quali dovrebbero gli esseri gli approfondimenti istruttori da svolgere ai fini di verificare la sussistenza dei contestati reati”.


Presunzione di innocenza
Per indagato si intende semplicemente una persona nei confronti della quale vengono svolte indagini preliminari in un procedimento penale.

Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.


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3 giugno, 2020

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