Viterbo – (sil.co.) – Definitiva la condanna a 8 mesi di reclusione e 1200 euro di multa inflitta a in primo e secondo grado a uno spacciatore 27enne d’origine nigeriana arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile a Viterbo il 22 gennaio 2020. La difesa ha giocato la carta della lingua e anche quella dello sbaglio di persona. Ma la cassazione ha bocciato entrambe.
Il pusher è stato condannato anche alla misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale una volta espiata la pena. Arrestato in flagranza ai giardinetti tra via Garbini e via Polidori, gli furono sequestrati 42 grammi di droga.
I militari lo hanno sorpreso nei pressi del parco di via Saragat, al termine di un servizio di pedinamento, mentre cedeva droga ad un giovane viterbese. La presenza del sospetto pusher era stata segnalata, come in altri casi analoghi, da alcuni residenti della zona dove, nonostante i numerosi blitz dei militari, continuavano a imperversare gli spacciatori.
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Otto mesi con lo sconto di un terzo della pena
Fermato con circa 7 grammi di hashish, durante la successiva perquisizione sono stati trovati al nigeriano, risultato senza fissa dimora, altri 17 grammi di hashish e 18 grammi di marijuana.
Processato per direttissima il 10 luglio 2020, fu condannato a 8 mesi e 1200 euro di multa, con lo sconto di un terzo della pena del rito abbreviato. Sentenza poi confermata il successivo 25 novembre anche dalla corte d’appello di Roma – compresa l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale a pena espiata – contro cui l’imputato ha presentato ricorso per cassazione.
La carta dello scambio di persona
La difesa, ricorrendo per cassazione, è tornata a contestare la mancata traduzione degli atti in una lingua comprensibile all’imputato – soggetto di nazionalità nigeriana ed alloglotta – nonché la presunta mancata nomina di un interprete in sede di celebrazione dell’udienza di convalida del 23 gennaio di due anni fa davanti al giudice Roberto Colonnello del tribunale di Viterbo.
Non solo. Il difensore del 27enne ha anche contestato il ruolo di pusher attribuito all’imputato, sostenendo trattarsi in realtà dell’acquirente, mentre spacciatore sarebbe stato l’italiano. Il nigeriano insomma, a detta del legale, non avrebbe ceduto alcuno stupefacente ai giardinetti del parco di via Saragat, bensì lo avrebbe acquistato.
Una versione categoricamente esclusa: “Fuori dalla realtà”
“L’inversione della qualità di acquirente con quella di venditore proposta dal difensore è fuori dalla realtà processuale, né la difesa ha indicato le concrete ragioni per le quali il diretto e compiuto valore dimostrativo delle prove che attribuiscono il ruolo di venditore all’imputato dovrebbero avere invece dubbio significato (si veda in particolare quanto il difensore ha affermato circa le dichiarazioni, ritenute apoditticamente pretestuose, dell’italiano, definito, del tutto genericamente e senza concreta motivazione, inattendibile)”.
“Provata la nomina di un interprete”
Dichiarando infondato il ricorso, la cassazione rileva inoltre come, al contrario di quanto riferito dalla difesa dell’imputato, risulti “comprovato per tabulas che in data 23 gennaio 2020, nel corso della celebrazione dell’udienza di convalida, sia stata, invece, disposta la nomina un interprete, che ha provveduto a tradurre all’arrestato l’oggetto dell’imputazione ascrittagli e di quanto riscontrato a suo carico”.
“Ciò – si legge nelle motivazioni della sentenza di terzo grado del 18 gennaio, pubblicate il 14 febbraio – appare aderente al principio espresso da parte di questa corte per cui, a tutela delle garanzie defensionali dell’imputato allogotta, è sufficiente la nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l’emissione del provvedimento nei suoi confronti”.
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