La vittima, Botan Dumitru
Vetralla – Operaio travolto e ucciso dal trattore nei boschi di Soriano del Cimino, la procura fa appello contro l’assoluzione dei datori di lavoro e ne chiede la condanna.
Aveva appena 29 anni e aveva due bambini piccoli Botan Dumitru, d’origine romena ma residente da anni con la giovane moglie e la famiglia a Vetralla, quando, il 19 giugno 2019, il trattore col quale stava caricando la legna in località Acquaspasa-Piangoli si impennò su una radice, precipitando in fondo a un dirupo e provocando la morte sul colpo del conducente.
Per quell’infortunio, a distanza di cinque mesi furono arrestati i datori di lavoro, Dante Presciutti e Zechir Mahmudov, 48 e 45 anni, secondo l’accusa rispettivamente amministratore di fatto e prestanome della ditta, assolti con la formula più ampia lo scorso 30 giugno dalla giudice Elisabetta Massini.
L’accusa aveva chiesto che venissero condannati, rispettivamente, a 4 e 3 anni di reclusione per omicidio colposo e violazioni amministrative e nel campo della sicurezza del lavoro. I difensori Roberto Massatani e Samuele De Santis si sono battuti fino all’ultimo, insistendo sulla tragica fatalità.
Parti civili al lungo e sofferto processo la vedova e i due bambini della vittima, due maschi, che hanno oggi 6 e 4 anni. I familiari del 29enne sono assistiti dagli avvocati Giordano Rocchetti e Luca Capuano del foro di Roma
Soriano nel Cimino – Incidente mortale sul lavoro – I carabinieri sul posto
Al ricorso sottoscritto dai pubblici ministeri Stefano D’Arma e Michele Adragna nonché dal procuratore capo Paolo Auriemma, sono allegate le ben 80 pagine di memoria depositate lo scorso 30 giugno dall’accusa in sede di discussione del processo di primo grado. Le motivazioni della sentenza di assoluzione, invece, sono state depositate lo scorso 13 settembre.
Botan, che non indossava cinture di sicurezza, come si ricorderà è stato scaraventato fuori dell’abitacolo, che comunque non lo avrebbe salvato, secondo i periti che hanno ricostruito la dinamica, essendo rimasto gravemente deformato e danneggiato, finendo travolto dal mezzo mentre rotolava, capovolgendosi più volte, lungo il dirupo. In base alle motivazioni dell’assoluzione, non sarebbe stata dimostrata la presunta inidoneità del mezzo.
“Appare innegabile – si legge nel ricorso – che la trattrice sia stata utilizzata in modo rischioso e pericoloso, in un terreno scosceso ed irregolare, su cui insistevano insidie, ed in violazione di quanto indicato nel manuale d’utilizzo. L’eventuale (indimostrato) errore umano commesso daIIa vittima nella conduzione del mezzo, in tal senso, non elimina l’evidente responsabilità colposa di chi (datore di lavoro e preposto) abbia consentito che la lavorazione avvenisse nei termini accertati: operazioni di taglio manuale della legna e trasporto deIla stessa dai punti di taglio ai punti di raccolta tramite la trattrice in un’area a forte rischio di ribaltamento, in cui anche un eventuale minimo ed indimostrato errore umano potesse condurre a conseguenze mortali”.
Per la procura, inoltre, il famoso teste “inattendibile” sarebbe in realtà attendibilissimo avendo lui stesso spontaneamente riferito di aver mentito riguardo a un infortunio da lui subito, con modalità del tutto corrispondenti ma con esito fortunatamente meno grave, mentre lavorava alle dipendenze della ditta Presciutti. “Proprio l’imputato . si legge nel ricorso – lo aveva indotto a mentire, dichiarando al pronto soccorso che si era trattato di infortunio domestico”. E ancora: “Il giudice in ogni caso omette ancora una volta di considerare che le dichiarazioni del teste ‘inattendibile’ corrispondono e vengono riscontrate da una moltitudine di risultanze”.
Silvana Cortignani
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
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