Sul posto carabinieri e 118 – Foto di repertorio
Tuscania – Anziano precipitato dalla casa di riposo Villa Iris di Tuscania, pronto il ricorso in appello dei gestori assistiti dal difensore Davide Ferretti del foro di Roma. Un gesto “imprevedibile” e “pianificato” secondo gli imputati.
Vittima un ex direttore di banca, Gian Paolo Rossi, 81enne al momento della morte, avvenuta sul colpo verso le 18,30 del 15 gennaio 2019, quando l’anziano si è schiantato sul terrazzo della struttura dopo un volo di oltre tre metri dall’angusta finestra della soffitta con una soglia profonda 35 centimetri.
Imputati i legali rappresentanti della Came srl, la società che all’epoca gestiva la casa di riposo in forza di un contratto d’affitto d’azienda con villa Iris srl, Amedeo Menicacci e Noemi Castellani, quest’ultima anche nel ruolo di responsabile della struttura.
Lo scorso 28 gennaio, su richiesta del pm Massimiliano Siddi, sono stati condannati in primo grado dalla corte d’assise del tribunale di Viterbo a 2 anni di reclusione ciascuno, per concorso in abbandono di incapace aggravato dalla morte, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché a una provvisionale complessiva di 320mila euro a familiari della vittima, tra cui due figli e tre nipoti.
Sul posto, non appena scattato l’allarme, intervennero carabinieri e 118. L’anziano, affetto da Alzheimer, si sarebbe allontanato dal salone, mentre il personale stava somministrando la cena nel refettorio agli ospiti non autosufficienti. Partite le ricerche, è stato ritrovato poco dopo già privo di vita.
Per la difesa c’è stata una “omessa e/o erronea valutazione delle risultanze probatorie, caratterizzate da insussistenza dell’elemento soggettivo ed oggettivo del reato” e “la motivazione per giungere alla condanna risulta meramente apparente, svincolata dalle risultanze probatorie dell’istruttoria dibattimentale”.
Il pm Massimiliano Siddi
“Evento pianificato dalla vittima”
La difesa, ribadendo l’assoluta imprevedibilità dell’evento, “perché Rossi non aveva mai dato sentore né di disagio né tantomeno di voler porre in essere gesti suicidiari”, ricorda che era malato di Alzheimer per cui “non ci si sarebbe potuto aspettare certamente un gesto lucido quale quello viceversa posto in essere, evidentemente pianificato da tempo in considerazione dei fattori circostanziali dell’accaduto”. “Che si sia trattato di ciò non vi sono dubbi, solo che si consideri lo stato dei luoghi, caratterizzato da sottotetto e da un inspicere particolarmente severo sulla finestra – posta ad altezza di circa 36 cm. da terra – con doppia soglia di una certa profondità che avrebbe richiesto una protesione certamente incompatibile con il fatto accidentale”.
“Porta infermeria come disposto dai Nas”
Tra le regole, secondo la difesa, risultava pacificamente come la direzione,in persona di entrambi gli amministratori, Castellani e Menicacci, avesse dato precise disposizioni di tenere tassativamente chiusa a chiave la porta dell’infermeria, stante la criticità di quel punto, che avrebbe dovuto costituire lo sbarramento verso l’interno per gli ospiti della struttura, costituendo l’unico accesso verso parti interne. E’ emerso al riguardo che la porta, così come al momento dei fatti allocata, era stata installata per precisa prescrizione dei Nas, al fine di evitare accesso dei pazienti all’armadietto dei medicinali ed anche salita verso il sottotetto, al quale mai nessuno era salito, proprio per l’efficacia dello sbarramento esercitato.
“Gestione servizio diurno affidata alla cooperativa”
La corte d’assise, nelle motivazioni, sottolinea il dovere giuridico di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo anche potenziale per l’incolumità della persona, per cui, anche in caso di convenzione privata, come tra la Came e i familiari degli ospiti, sorge automaticamente l’obbligazione di cura e custodia, indipendentemente dalla natura del servizio, sanitario o di semplice ospitalità.
“Nel caso di specie – viene spiegato – si erano verificati plurimi casi in cui anziani erano sfuggiti alla vigilanza del personale, in particolare nell’orario dei pasti e ciononostante nessuna modifica nella organizzazione del personale nelle fasi più delicate della giornata erano state adottate dagli amministratori della Came srl”.
Per la difesa, però, la corte ha omesso le prove costituite dal contratto di appalto di servizi intercorso tra Came e la cooperativa Il Punto di Celleno: “Alla quale era stata affidata l’integrale gestione del servizio di assistenza, custodia e vigilanza degli ospiti di Villa Iris nella fase diurna”.
“Monte orario e unità di personale congrui”
Argomento corroborato dal contratto d’appalto di servizi e dalla perizia del consulente del lavoro Livio Varani, “la quale dava atto della congruità del monte orario e delle unità di personale Oss della cooperativa per lo svolgimento delle attività di assistenza, controllo e vigilanza sugli ospiti della struttura addirittura per un numero di unità notevolmente superiore a quello invece presente all’interno di Villa Iris all’epoca del fatto – 52 ospiti contro i 44 effettivamente presenti – per come era stato previsto all’atto della formalizzazione della convenzione”.
“Il contratto d’appalto – sottolinea la difesa – prevedeva la gestione in piena autonomia da parte della cooperativa del proprio personale nonché delle turnazioni di servizio per l’attività di assistenza, controllo e sorveglianza degli ospiti della struttura”.
“Concedibile sospensione condizionale pena”
Relativamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena: “Il beneficio era assolutamente concedibile. Rileviamo che l’imputato è incensurato, non vi sono condanne penali ostative, e che i precedenti di natura contravvenzionale riguardano mere violazioni amministrative connesse all’esercizio dell’attività residenziale a ciclo continuo per anziani che, stante la complessità e spesso la equivocità dei profili di corretta gestione amministrativa, costituiscono un vulnus inevitabile nel percorso gestionale pluriennale, quale è quello dell’imputato”.
“Genitore ultraottantenne con plurime morbilità”
Impugnata anche la condanna al pagamento di una provvisionale di 100mila euro ciascuno ai figli: “In ogni caso eccessivo,anche in considerazione dell’età e delle condizioni di salute del de cuius, ultraottantenne con plurime comorbilità”. “Riguardo invece ai nipoti, la giurisprudenza è costante nel ritenere che riguardo alle figure appartenenti al nucleo parentale diverse da coniuge e figli, in particolare nipoti, nonni, generi e nuore, il diritto al ristoro per la perdita del proprio congiunto debba essere in ogni caso supportato dalla ‘effettività e consistenza della relazione parentale’”.
Silvana Cortignani
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
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