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Tuscania - Tragedia a Villa Iris - E' stato condannato a due anni per abbandono aggravato dalla morte di un 81enne - Concessi ai due figlie ai tre nipoti 130mila euro invece di 320mila

Anziano precipitato in casa di riposo, pena sospesa in appello al titolare e ridotte provvisionali ai familiari

di Silvana Cortignani
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Carabinieri e ambulanza - Immagine di repertorio

Carabinieri e ambulanza – Immagine di repertorio


Tuscania – (sil.co.) – Anziano precipitato dalla casa di riposo Villa Iris, riformata parzialmente in appello la condanna a 2 anni di reclusione ciascuno e al pagamento di 320mila euro di provvisionali ai due figli e ai tre nipoti. Le provvisionali, in particolare, sono state dimezzate. E al titolare è stata concessa la sospensione condizionale della pena. 

Vittima l’ex direttore di banca Gian Paolo Rossi, 81enne al momento della morte, avvenuta sul colpo verso le 18,30 del 15 gennaio 2019, quando l’anziano si è schiantato sul terrazzo della struttura dopo un volo di oltre tre metri dall’angusta finestra della soffitta con una soglia profonda 35 centimetri.

La condanna di primo grado risale al 28 gennaio 2022, quando la corte d’assise del tribunale di Viterbo ha condannato a due anni di reclusione per abbandono aggravato dalla morte i legali rappresentanti della società che all’epoca gestiva la struttura, Amedeo Menicacci e Noemi Castellani, quest’ultima anche nel ruolo di responsabile della struttura. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Davide Ferretti e Chiara Peparello.

Lo scorso 23 maggio la corte d’appello di Roma ha ridotto le provvisionali a una somma complessiva di 130mila euro, 50mila euro ciascuno ai figli e 10mila euro ai nipoti della vittima, contro gli inzaili 100mila e 40mila euro. Per quanto riguarda Menicacci, inoltre, è stata concesssa, a differenza del primo grado, la sospensione della pena, condizionata al versamento delle provvisionali stabilite ai familiari. Il difensore Ferretti, uscite le motivazioni, ha depositato in questi giorni il ricorso per cassazione. 

Relativamente, in particolare, alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena: “Il beneficio era assolutamente concedibile – ricorda l’avvocato Ferretti – rileviamo che l’imputato è incensurato, non vi sono condanne penali ostative, e che i precedenti di natura contravvenzionale riguardano mere violazioni amministrative connesse all’esercizio dell’attività residenziale a ciclo continuo per anziani che, stante la complessità e spesso la equivocità dei profili di corretta gestione amministrativa, costituiscono un vulnus inevitabile nel percorso gestionale pluriennale, quale è quello dell’imputato”. 

Impugnata anche la condanna al pagamento di una provvisionale di 100mila euro ciascuno ai figli: “In ogni caso eccessivo,anche in considerazione dell’età e delle condizioni di salute del de cuius, ultraottantenne con plurime comorbilità”. “Riguardo invece ai nipoti, la giurisprudenza è costante nel ritenere che riguardo alle figure appartenenti al nucleo parentale diverse da coniuge e figli, in particolare nipoti, nonni, generi e nuore, il diritto al ristoro per la perdita del proprio congiunto debba essere in ogni caso supportato dalla ‘effettività e consistenza della relazione parentale’”. 

Sul posto, non appena scattato l’allarme, intervennero carabinieri e 118. Esclusa fin dal principio la pista del suicidio, è emerso che il poveretto, affetto da Alzheimer, aveva difficoltà di orientamento. Si sarebbe allontanato dal salone, mentre il personale stava somministrando la cena nel refettorio agli ospiti non autosufficienti. Partite le ricerche, è stato ritrovato poco dopo già privo di vita. 

Imputati per la tragica morte dell’anziano i legali rappresentanti della Came srl, la società che all’epoca gestiva la casa di riposo in forza di un contratto d’affitto d’azienda con villa Iris srl, Menicacci e Castellani, quest’ultima anche nel ruolo di responsabile della struttura.

Un gesto “imprevedibile” e “pianificato”, secondo cui c’è stata una “omessa e/o erronea valutazione delle risultanze probatorie, caratterizzate da insussistenza dell’elemento soggettivo ed oggettivo del reato” e “la motivazione per giungere alla condanna risulta meramente apparente, svincolata dalle risultanze probatorie dell’istruttoria dibattimentale”.


La corte d'appello di Roma

La corte d’appello di Roma


“Evento pianificato dalla vittima”

La difesa, ribadendo l’assoluta imprevedibilità dell’evento, “perché Rossi non aveva mai dato sentore né di disagio né tantomeno di voler porre in essere gesti suicidiari”, ricorda che era malato di Alzheimer per cui “non ci si sarebbe potuto aspettare certamente un gesto lucido quale quello viceversa posto in essere, evidentemente pianificato da tempo in considerazione dei fattori circostanziali dell’accaduto”. “Che si sia trattato di ciò non vi sono dubbi, solo che si consideri lo stato dei luoghi, caratterizzato da sottotetto e da un inspicere particolarmente severo sulla finestra – posta ad altezza di circa 36 cm. da terra – con doppia soglia di una certa profondità che avrebbe richiesto una protesione certamente incompatibile con il fatto accidentale”.


“Porta infermeria come disposto dai Nas”

Tra le regole, secondo la difesa, risultava pacificamente come la direzione, in persona di entrambi gli amministratori, Castellani e Menicacci, avesse dato precise disposizioni di tenere tassativamente chiusa a chiave la porta dell’infermeria, stante la criticità di quel punto, che avrebbe dovuto costituire lo sbarramento verso l’interno per gli ospiti della struttura, costituendo l’unico accesso verso parti interne. E’ emerso al riguardo che la porta, così come al momento dei fatti allocata, era stata installata per precisa prescrizione dei Nas, al fine di evitare accesso dei pazienti all’armadietto dei medicinali ed anche salita verso il sottotetto, al quale mai nessuno era salito, proprio per l’efficacia dello sbarramento esercitato. 


“Monte orario e unità di personale congrui”

Argomento corroborato dal contratto d’appalto di servizi e dalla perizia del consulente del lavoro Livio Varani, “la quale dava atto della congruità del monte orario e delle unità di personale Oss della cooperativa per lo svolgimento delle attività di assistenza, controllo e vigilanza sugli ospiti della struttura addirittura per un numero di unità notevolmente superiore a quello invece presente all’interno di Villa Iris all’epoca del fatto – 52 ospiti contro i 44 effettivamente presenti – per come era stato previsto all’atto della formalizzazione della convenzione”.

“Il contratto d’appalto – sottolinea la difesa – prevedeva la gestione in piena autonomia da parte della cooperativa del proprio personale nonché delle turnazioni di servizio per l’attività di assistenza, controllo e sorveglianza degli ospiti della struttura”.

Silvana Cortignani


Presunzione di innocenza

Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.


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17 luglio, 2023

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