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Viterbo - Le motivazioni della sentenza d'appello del 21 febbraio, confermata martedì dalla corte di cassazione

Ex buttafuori Nuomi condannato a 16 anni per stupro: “Le vittime braccate e sottomesse con violenza predatoria”

di Silvana Cortignani
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Corte di Cassazione

Roma – La corte di cassazione

La pm Chiara Capezzuto

La pm Chiara Capezzuto, titolare del fascicolo

Luigi Mancini

Il difensore Luigi Mancini

Viterbo – Dopo averla violentata le avrebbe detto:”Ti ho messa incinta e dovrai tenere il bambino”. Avrebbe inoltre ripreso la vittima col cellulare e poi diffuso le immagini carpite sui social. Tra l’11 e il 17 dicembre del 2019, dopo avere violentato più volte la diciassettenne trascinandola in dei bed&breakfast, secondo l’accusa le avrebbe anche detto che sicuramente l’aveva messa incinta e che l’avrebbe costretta a tenere il bambino. Secondo la corte d’appello il 23enne aveva “una modalità razionale e strategica di braccare le vittime, ingannarle e sottometterle, esercitando una violenza predatoria”. 

È il 23enne di Pomezia Daniele Nuomi, cui l’altro iero sera, martedì 21 novembre, la cassazione ha confermato la condanna a 16 anni – inflitta a settembre 2022 in primo grado e confermata lo scorso febbraio in appello – per violenza sessuale, lesioni, rapina e sequestro di persona, con l’aggravante della crudeltà, ai danni di una minorenne viterbese intercettata nella discoteca dove all’epoca, tra novembre e dicembre 2019, lavorava come buttafuori. 

Pesantissime le sedici pagine di motivazioni della sentenza della corte d’appello di Roma confermata ora anche dalla corte di cassazione, relative alla sentenza del processo bis dello scorso 21 febbraio. Parti civili la vittima e i genitori della ragazza, minorenne all’epoca dei fatti, che avrebbe “manipolato” facendo credere loro che la figlia avesse preso una brutta strada arrivando perfino a spacciare droga e che lui poteva metterla in salvo dalle cattive amicizie. In carcere dal 7 dicembre 2022 l’imputato, non per questi fatti non essendo ancora, all’epoca, la condanna definitiva, ma per avere violato la misura dell’obbligo di dimora a Pomezia.

L’ex buttafuori è difeso dall’avvocato Luigi Mancini, che fino all’ultimo ha chiesto ulteriori approfondimenti sulla personalità e le condizioni psichiche del suo assistito. E parlato di scarsa attendibilità della presunta vittima e della testimone, ad esempio per avere denunciato solo in un momento successivo i presunti abusi. Il 23enne avrebbe attuato condotte analoghe anche nei confronti di almeno un’altra vittima, sentita a Viterbo durante il processo di primo grado e parte offesa in un altro processo. Primo passo, privare le vittime del telefono cellulare quando si trovavano in sua compagnia.

In attesa delle motivazioni della suprema corte, sono lapidarie quelle della corte d’appello di Roma, secondo cui sedici anni di reclusione sono la pena giusta. “La gravità delle condotte attuate – si legge – l’entità delle sofferenze inflitte alla vittima ed ai suoi familiari, le ripercussioni emotive e psicologiche che l’intera famiglia della parte offesa ha subito dalle condotte del Nuomi giustificano lo scostamento dal minimo edittale attuato dal tribunale e l’entità degli aumenti applicati a titolo di continuazione”.

“Presenta una personalità abnorme con tratti antisociali e caratteristiche psicopatiche – si legge nelle motivazioni – la storia giuridica ne evidenzia la tendenza a compiere reati, prevalentemente frodi e truffe, esplicitamente per trarre un profitto, non sulla spinta di un impulso né di un sintomo psicotico. Dalla storia clinica, emerge l’abitudine a raccontare bugie e l’atteggiamento menzognero. Nell’interazione con l’interlocutore si mostra affabile, disinvolto, accattivante e sicuro di sé. Esercita furbescamente un fascino superficiale che può ingannare una vittima ingenua e insicura. La tendenza alla manipolazione degli altri è evidente sia nelle relazioni interpersonali, sia nel compimento delle condotte criminose”.

Si parla, poi, dei “numerosissimi episodi di autolesionismo e simulazioni di patologie fisiche compiuti con notevole lucidità e premeditazione al fine di ottenere dei vantaggi secondari, come il trasferimento in luogo altro da quello in cui si trova. Dunque nei gesti autolesivi compiuti non si ravvisano elementi di impulsività o di rabbia che potrebbero determinarli se il soggetto fosse affetto da patologia mentale. Appare minimizzante verso le accuse che gli vengono mosse anzi con disinvoltura e indifferenza racconta una versione dei fatti diametralmente opposta con atteggiamento pacato e convincente“. Condotte che, secondo le motivazioni, costituiscono “un efficace strumento per ottenere gli scopi di volta in volta perseguiti con lucidità e freddezza”.

E ancora: “Emerge una modalità razionale e strategica di braccare le vittime, ingannarle e sottometterle, esercitando una violenza predatoria”. Non sarebbe un caso, per i giudici d’appello, che l’imputato abbia “individuato la sua vittima in una ragazza ingenua, con un quoziente intellettivo ai limiti inferiori della norma che facilmente avrebbe potuto essere influenzata dai suoi atteggiamenti manipolatori”.

“Appare significativa la condotta tenuta dal Nuomi nei confronti dei genitori – scrivono i giudici di secondo grado – palesemente finalizzata a carpirne la fiducia, descrivendo in termini falsamente allarmanti la situazione in cui si trovava la ragazza, con specifico riferimento ad attività di spaccio di stupefacenti e la proposta di cambiarle scuola per toglierla da una simile situazione”.

Nelle motivazioni viene ribadita la capacità di intendere e di volere dell’imputato, affetto secondo una delle perizie cui è stato sottoposto da parziale vizio di mente, valorizzando e condividendo la perizia collegiale disposta dal collegio del tribunale di Viterbo prima della sentenza di primo grado del 28 settembre dell’anno scorso.

“Escludendo – si legge – un disturbo di personalità borderline, per non avere mai l’imputato manifestato una sintomatologia psichiatrica maggiore, ma solo irritabilità, tendenza alla menzogna, aggressività, agitazione psicomotoria e autolesionismo ingravescenti, indotti dal  rifiuto di assecondare le numerose richieste quotidiane, con conseguenze esclusione di ogni discontrollo degli impulsi; ha ritenuto piuttosto che i sintomi potenzialmente ascrivibili a tale disturbo ‘… l’assenza di impulsività e di angoscia prodromica, la natura strumentale e pianificata degli stessi, l’aggressività fredda indirizzano piuttosto verso un disturbo di personalità antisociale con caratteristiche psicopatiche’“.

Si sarebbe quindi installato a casa dei genitori, presentandosi come il fidanzato ideale, sottoponendo la parte offesa a ulteriori abusi sessuali a causa dei quali avrebbe riportato contusioni multiple –  tra cui ecchimosi al collo, ematomi al braccio e avambraccio sinistro e coscia sinistra, nonché ustioni di sigaretta su una mano – giudicate guaribili in 10 giorni dai sanitari di Belcolle dove è stata condotta in seguito all’intervento dei carabinieri chiamati dai familiari quando si sono accorti che la figlia aveva segno di percosse.

Sentita durante il lockdown del 2020 in sede di incidente probatorio, chiesto dalla pm Chiara Capezzuto, la minore ha anche descritto fotografie e video relativi alle violenze subite che l’imputato aveva pubblicato sui social ed i contatti che aveva cercato di instaurare con i suoi amici. Il 23enne avrebbe cercato di contattarla anche durante il ricovero in ospedale, minacciando di morte i genitori per avere chiamato i carabinieri.

Per i giudici d’appello “il racconto presenta la necessaria coerenza interna ed è scevro da contraddizioni; sotto questo aspetto, non va trascurato nemmeno il vissuto emotivo della parte offesa, che traspare con evidenza dalla trascrizione del suo esame nel corso dell’incidente probatorio, attraverso le esitazioni e soprattutto attraverso il tentativo di descrivere il suo stato d’animo di fronte all’imputato”.

Silvana Cortignani


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23 novembre, 2023

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