Canino – (sil.co.) – Killer della ‘ndrangheta reclutati a Canino, bocciato dalla cassazione il ricorso per ottenere il riconoscimento e i benefici della continuazione presentato dalla difesa di uno dei due sicari pentiti, il 42enne Vasvi Beluli, detto Jimmy il macedone, raggiunti nel luglio 2013, mentre erano già in carcere per altra causa, da un’ordinanza di custodia cautelare notificata loro dalla polizia per un tentato omicidio su commissione in trasferta nel Reggino. L’altro era Ibrahimi Arben.
Polizia – Nel riquadro Vasvi Beluli
È il caso del tentato omicidio di ‘ndrangheta per commettere il quale nel Reggino la coppia di sicari stranieri, sarebbe stata assoldata per ventimila euro nella Tuscia, tramite intermediari del posto, dai mandanti, ovvero i fratelli Bruno, Pasquale e Vincenzo Fossari, allo scopo di uccidere “in trasferta” Rocco Francesco Ieranò, per vendicare l’omicidio del fratello Francesco, ucciso da Ieranò il 2 agosto 2011 nell’ambito di un conflitto tra contrapposti clan della ‘ndrangheta palmese. Il 42enne, killer mancato, fu condannato a 6 anni di reclusione in primo grado, diventati 5 anni e 8 mesi in appello.
Voleva i benefici della continuazione. Beluli è ricorso per cassazione contro l’ordinanza con cui il tribunale di Viterbo, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta volta alla unificazione sotto il vincolo della continuazione delle condanne inflitte mediante sentenza della corte di assise di appello di Catanzaro del 7 luglio 2015 (per omicidio aggravato tentato e consumato, nonché ricettazione, porto e detenzione di armi, commessi nell’anno 2012) e sentenza della corte di assise di appello di Reggio Calabria del 28 maggio 2016 (per tentato omicidio aggravato, porto e detenzione di armi, commessi negli anni dal 2011 al 2013).
Sicario del clan. Secondo la difesa, non sarebbe risultato adeguatamente valutato come i fatti omicidiari siano stati posti in essere su ordine della famiglia Patania, alla quale Beluli si era alleato non in qualità di aderente al clan di ‘ndrangheta, bensì nella veste di sicario. La cassazione, nelle motivazioni della sentenza del 25 gennaio 2024, pubblicate il 9 febbraio, evidenzia: “I soli fatti posti a fondamento della condanna di Catanzaro sono risultati commessi, ad opera di Beluli, nell’ambito dei programmi criminali del clan Patania. I fatti sussunti nella ulteriore sentenza, invece, hanno tratto scaturigine da ragioni di tipo personale dei mandanti Fossari, i quali erano intenzionati a vendicare la morte di un congiunto. La eterogeneità stessa delle causali, pertanto, esclude in radice la invocata unificazione, sotto il vincolo della continuazione, dei diversi fatti delittuosi”.
Corte di cassazione
Le condanne di mandanti e intermediari. A gennaio 2018, nel frattempo, la cassazione ha confermato in via definitiva le condanne a dieci anni di reclusione a testa per Giuseppe Patania e Salvatore Callea, anche lui calabrese ma da anni residente a Canino, accusati di aver reclutato i due stranieri su mandato dei Fossari di Melicucco, alleati dei Patania di Stefanaconi. I fratelli Fossari, ritenuti i mandanti, sono stati condannati in via definitiva nel 2021 a 14 anni di reclusione per tentato omicidio aggravato, detenzione e porto di armi e ricettazione.
Gruppo di fuoco in trasferta. Secondo la ricostruzione dell’accusa, il gruppo di fuoco reclutato nella Tuscia si sarebbe ripetutamente recato nella primavera del 2012 nel Reggino per eseguire l’omicidio dello Ieranò, incontrando anche i mandanti, che gli avrebbero spiegato le ragioni del progetto criminoso, partecipando direttamente all’organizzazione degli agguati poi falliti, fornendo le armi necessarie ed occupandosi dei profili logistici.
Il mancato omicidio. Il 25 luglio 2012 Beluli, a bordo come passeggero di una moto di grossa cilindrata, riuscì ad affiancare l’auto su cui viaggiava Ieranò e a esplodere alcuni colpi di pistola al suo indirizzo, ferendolo all’inguine ed al torace senza però cagionarne la morte, non riuscendo a portare a termine la “missione” a causa di una manovra errata del conducente della moto.
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
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