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Giudiziaria - Lo afferma la procura generale presso la corte di appello di Roma dopo l'archiviazione del procedimento avviato con un esposto del Codacons

“Il consiglio nazionale dei giornalisti applichi una sanzione disciplinare nei confronti di Paolo Gianlorenzo”

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Paolo Gianlorenzo

Paolo Gianlorenzo

Codacons - Carlo Rienzi

Codacons – Carlo Rienzi

Roma – “Il consiglio nazionale dei giornalisti applichi una sanzione disciplinare nei confronti di Paolo Gianlorenzo”. Lo afferma Simonetta Matone, della procura generale presso la corte di appello di Roma, dopo che il primo collegio di disciplina dell’ordine dei giornalisti del Lazio ha archiviato il procedimento nei confronti del giornalista Paolo Gianlorenzo.

L’iter era stato avviato con un esposto del Codacons dopo la pubblicazione di “tre articoli – scrive il sostituto procuratore generale Matone – dai contenuti diffamatori e denigratori, nei quali venivano mosse false accuse nei confronti dell’avvocato Carlo Rienzi e dei suoi collaboratori e venivano fornite indicazioni dettagliate sui luoghi dove è situata l’abitazione del presidente della Codacons Rienzi”.

Matone spiega: “Il collegio di disciplina ha deciso di archiviare il procedimento ‘perché il fatto non sussiste’, senza però fornire una motivazione alla decisione” che “appare illegittima sotto più profili”.

Per il sostituto procuratore, Gianlorenzo “ha fornito ‘elementi idonei a una puntuale localizzazione dei luoghi dove si svolge la vita intima e privata’ di Rienzi. Elementi che appaiono idonei a esporlo a un grave rischio per la sua incolumità, in ragione del ruolo che ricopre e delle battaglie portate avanti negli anni che hanno provocato lo scontento di molti”.

Secondo Matone negli articoli non sarebbero stati rispettati il diritto di cronaca, l’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e le regole deontologiche della professione giornalistica. “Gli articoli – scrive – eccedono rispetto alle finalità di informazione e di critica del giornalista, entrando in contrasto con il principio di essenzialità dell’informazione e andando a incidere negativamente sulla vita privata del presidente Rienzi e della sua famgGlia. Il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali da una parte tende alla tutela dell’inviolabilità della persona, dall’altra è precondizione per il corretto funzionamento di una società democratica”.

Per quanto riguarda un articolo con “false e infondate accuse” Matone scrive: “Rienzi ha inviato un video che smentiva le accuse e ha richiesto formalmente la rettifica. Nonostante ciò Gianlorenzo ha omesso di rettificare l’articolo, in mala fede e con finalità denigratoria e intimidatoria. Ancora una volta si tratta di una grave violazione dei doveri del giornalista: la legge sulla rettifica serve a ricostituire la corretta informazione pubblica dei lettori. Ha lo scopo, cioè, di garantire quella funzione sociale che ha la professione del giornalista”.

E ancora: “Il consiglio, inoltre – continua Matone -, non si è in alcun modo pronunciato relativamente alla minaccia di violenza fisica rivolta da Gianlorenzo a Rienzi”. Il giornalista, in un messaggio Whatsapp a una responsabile del Codacons, avrebbe “affermato testualmente: Adesso glielo do io il tabacco del moro a questo pseudo avvocatucolo che non si immerge nelle acque locali”. Il sostituto procuratore spiega che “l’espressione viene utilizzata in modo dispregiativo e minaccioso con il significato di ‘pestare’, ‘picchiare qualcuno di santa ragione’. Pertanto – commenta Matone – le condotte del giornalista non si sono esaurite nella redazione di articoli diffamatori, ma sono sfociate in diversi comportamenti dal carattere persecutorio e in una vera e propria minaccia di violenza fisica”.

Ma non è finita qui. Per Matone “il consiglio ha totalmente omesso di considerare l’illegittimità del blog di Gianlorenzo. Da diversi articoli reperiti dal web, emerge come Gianlorenzo in più occasioni abbia dimostrato di sfruttare la sua professione per scopi prettamente personali, spesso operando fuori dai confini della legalità. Inoltre il blog giornale di Paolo Gianlorenzo, strumento con cui il giornalista porta avanti le proprie campagne diffamatorie nei confronti dei soggetti di volta in volta prescelti, risulta assolutamente illegittimo per omessa registrazione come prodotto editoriale presso il tribunale. Il blog giornale di Paolo Gianlorenzo, dove con periodicità e regolarità vengono pubblicati articoli di stampo giornalistico, si qualifica come testata giornalistica online con la conseguenza dell’obbligatorietà della registrazione presso il tribunale come prodotto editoriale”.

È per tutte queste ragioni che la procura generale presso la corte di appello di Roma chiede al consiglio nazionale dei giornalisti “l’annullamento della gravata decisione e l’applicazione nei confronti di Gianlorenzo di una sanzione disciplinare”.


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16 novembre, 2020

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