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Tribunale - "L'imputato ha fornito un alibi per l'ora del delitto", si legge nelle motivazioni della sentenza di assoluzione

“Uccisione del cane Nuvola, non basta il movente per una condanna”

di Silvana Cortignani
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Nuvola, il cane ucciso con una balestra

La pastora maremmana Nuvola


Fabrica di Roma – Uccisione del cane Nuvola, nessuna prova che l’imputato si sia introdotto nel garage dei vicini e abbia massacrato la bestiola a colpi di balestra.

“Non basta il movente per una condanna”, si legge nelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 7 gennaio, il giudice Giacomo Autizi ha assolto per non avere commesso il fatto il militare 49enne dell’esercito accusato dell’atroce fine dell’animale, trovato morto in una pozza di sangue nella sua cuccia il 26 maggio 2013. 

In base all’esito dell’istruttoria, secondo il giudice: “Deve escludersi che la ferita sul corpo del cane sia stata procurata mediante l’utilizzo di un dardo con taglienti. Gli elementi emersi non consentano di individuare nell’imputato l’autore del fatto, in assenza di prova effettiva che il medesimo sia entrato armato di balestra neI terreno del vicino e, dopo aver fatto accesso al garage, abbia ucciso il povero animale”. Non ultimo: l’imputato ha fornito un alibi per l’ora del delitto. 

Vittima una cucciola di maremmano di nome Nuvola, salvata un anno prima dalle grinfie di un pastore senza cuore che siccome era nata malata l’avrebbe soppressa e adottata da una nota coppia di animalisti, Franco Crestoni e Tatiana Riabova, che nel corso degli anni hanno salvato decine di cani e gatti ospitandoli a casa loro. 


“Non basta il movente per una condanna”

“Unico elemento a carico del prevenuto è costituito dalla cosiddetta ‘causale’, avendo l’imputato evidentemente un movente per uccidere il cane, avendo più volte litigato con la famiglia Crestoni per la presenza degli animali, verosimilmente perché abbaiavano ed emanavano cattivi odori. Il medesimo aveva anche evidenziato la sua volontà di nuocere agli animali, come riferito da alcuni testi a carico”, scrive il giudice.

Autizi sottolinea però come “la prova del solo movente non sia elemento ex se capace di fondare una condanna. Ebbene, nel caso di specie, la causale si staglia sullo sfondo di un quadro indiziario ambiguo e privo, nel suo complesso, di quei connotati indispensabili per pervenire a pronuncia di condanna”. 


La presunta arma del delitto

A casa dell’uomo, il giorno stesso della morte di Nuvola, i carabinieri, nel corso di una perquisizione, hanno sequestrato una balestra marca Royal di colore militare con binocolo sovrapposto, oltre a cinque frecce in alluminio con punta conica, che secondo l’accusa sarebbe stata usata per scagliare il dardo che aveva trafitto l’animale.

“Il dato centrale su cui ruota l’intera tesi accusatoria – scrive Autizi nelle motivazioni – è costituito dalla disponibilità in capo all’imputato di una balestra, strumento da caccia idoneo a scagliare dardi connotati da lame deI tipo di quelle trovate nella proprietà del Crestoni, lame facenti parte di un dardo che si assume idoneo a procurare ferite del tipo di quella riscontrata sulla carcassa di Nuvola”.

“Tuttavia –  prosegue il magistrato – non appare dimostrato che le ferite sul corpo di Nuvola siamo state in effetti procurate da un dardo a tre o quattro taglienti. Peraltro, le conclusioni del perito Galeazzi appaiono del tutto in sintonia con quanto rilevato dal veterinario Colamedici, il quale evidenziava espressamente come la ferita mortale fosse stata inferta mediante strumento non fendente, mentre la lama è fisiologicamente un corpo fendente. Sul versante opposto, il tribunale non ritiene condivisibili le argomentazioni del consulente del pubblico ministero Farneti”.


Post su Facebook di un’associazione animalista

Contro l’uomo anche alcuni post sul sito di un’associazione animalista, inviati mediante profili identificati dai nomi Benny Anthony, Diavolo Giallo ed Extrema Ratio: “se tra poco non mettete dentro il garage quel cane nero e cerebroleso come lui mi sa che gli fanno secco pure quello a questi maleducati” e ancora “sti poveracci pensano possono fare quel cazzo che gli pare, tanto lui non fa una sega tutto il giorno e lei invece rompe il cazzo con i cani. Dopo si lamentano quando glieli accoppano a ste merde … prima o poi qualcuno gli fa girare i coglioni sul serio e quando rientrano a casa non ne trovano più neanche uno”.

“Deve osservarsi – scrive il giudice – come la riconducibilità dei profili alla persona dell’imputato sia stata esclusa dall’unica sentenza passata in giudicato che si è occupata di tale profilo in relazione ad altro procedimento che ha visto coinvolto l’imputato. In ogni caso, nei detti scritti, l’estensore non afferma, neppure implicitamente, di aver ucciso il cane”.


“Non sono stati cercati impronte e tracce del Dna”

Nessun altro elemento oggettivo, per il giudice, lega il 49enne all’uccisione del cane: “Non sono stati sviluppati tabulati telefonici funzionali a collocare l’imputato sul luogo del fatto il giorno dell’uccisione di Nuvola, non sono stati trovati in possesso del medesimo strumenti idonei a procurare ferite del tipo di quelle riscontrate sulla carcassa del cane, non sono stati operati accertamenti dattiloscopici o genetici funzionali a collocare il prevenuto sul luogo del fatto, non sono state trovate (né cercate) tracce biologiche del cane sugli abiti, sulla persona o comunque in luoghi riconducibili all’imputato”.

E ancora: “Nessuna fonte dichiarativa ha riferito di aver notato l’imputato entrare o uscire dalla proprietà del Crestoni e nessuno l’ha visto quel giorno con in mano un’arma o con altre tracce dalle quali desumere che potesse aver poco prima abbattuto il povero cane. Per completezza, deve anche essere osservato come non sia stato reperito nella sua disponibilità neppure alcun dardo a taglienti, ma soltanto cosiddette frecce ‘da pagliere’ a punta conica”.


“L’imputato ha un alibi per l’ora del delitto”

“Infine – dice il giudice – deve considerarsi come l’imputato abbia anche un alibi. Seppure non è stata effettivamente accertata con precisione l’ora della morte del cane, tuttavia – considerato che la carcassa venne trovata alle 16, che non vi erano segni di rigor mortis e che il sangue era ancora fresco – deve collocarsi il fatto circa due o tre ore prima. Ebbene, i testi della difesa hanno evidenziato che il 49enne era presso la loro abitazione tra l’ora di pranzo e le ore 17, dunque in un contesto orario compatibile con quello dell’uccisione di Nuvola”.

Silvana Cortignani


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19 aprile, 2021

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