Mirko Tomkow in aula durante il processo
Vetralla – Ergastolo con tutte le aggravanti tranne la crudeltà per Mirko Tomkow. Ma anche nessuna attenuante al padre e marito modello fuori, orco in casa, che “non ha mostrato alcun pentimento” dopo avere ucciso il figlioletto Matias di dieci anni.
“Spero che col tempo i familiari del piccolo Matias possano ritrovare almeno un po’ di pace grazie alla sentenza di condanna all’ergastolo con l’inasprimento dell’isolamento diurno per un anno dell’omicida”, dice l’avvocato di parte civile della mamma e degli zii. E’ il legale Michele Ranucci, dopo l’uscita delle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 8 luglio la corte d’assise del tribunale di Viterbo ha condannato all’ergastolo Mirko Tomkow, il muratore 45enne d’origine polacca che il 16 novembre 2021 ha soffocato il figlioletto serrandogli la bocca con lo scotch e poi lo ha colpito con tre coltellate nell’abitazione da cui era stato allontanato due mesi prima per maltrattamenti aggravati in famiglia.
Contestualmente alla sentenza, il tribunale di Viterbo, oltre a concedere una provvisionale di 200mila euro a favore della moglie di 100mila euro ciascuno a favore degli zii di Matias, ha anche disposto il dissequestro della abitazione e dell’automobile del Tomkow in favore delle parti civili.
“Il bambino – ricordano i giudici della corte d’assise presieduta dal giudice Eugenio Turco, Elisabetta Massini a latere – presentava petecchie emorragiche al volto significative del soffocamento, che non ha portato rapidamente alla morte, intervenuta anche per il concorso delle coltellate, tutte verso organi vitali: la prima presumibilmente è stata quella sul mento, la seconda quella al torace e l’ultima a carico della regione cervicale del collo”.
L’avvocato di parte civile Michele Ranucci
“Auguro alla mamma e agli zii di trovare almeno un po’ di pace”
“Non so se i familiari riusciranno mai a ritrovare in vita loro la serenità perduta, ma, anche si tratta di un percorso non facile, mi auguro che la mamma 38enne Marjola Rapaj, la sorella 45enne Marcela e il cognato 49enne Ubaldo Marcelli, per i quali Matias era come un figlio, possano avere almeno un po’ di pace sapendo che l’assassino resterà in prigione a vita”, aggiunge. Riguardo alle motivazioni della sentenza, parlando da un punto di vista “tecnico”, Ranucci dice: “E’ una sentenza equilibrata, che ha fotografato perfettamente l’istruttoria. Un fascicolo sul quale è stato fatto un lavoro di grande qualità”.
“Una morte non immediata e densa di sofferenza fisica e morale”
Nessun dubbio sulla sussistenza delle aggravanti della premeditazione del delitto e dei futili motivi, il cui carattere è stato definito “abietto: “Turpi, ignobili, che rivelano nell’agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, nonché quello spregevole e vile, che provoca repulsione ed è ingiustificabile per l’abnormità di fronte al sentimento umano”.
“L’imputato – si legge nelle 27 pagine delle motivazioni della sentenza – ha inveito contro il proprio figlio, un bambino di dieci anni, solo in casa, infierendo in maniera reiterata sul bambino e provocandogli una morte non immediata e densa di sofferenza fisica e morale”.
Matias con la sua mamma – Per gli zii il nipote era come un figlio
Tutte le aggravanti tranne la crudeltà
Ciononostante la dinamica dell’omicidio, “pur orribile (il bambino è rimasto vivo per il tempo in cui il padre, dopo aver avvolto il nastro adesivo sul viso, lo ha collocato nel cassettone e si è recato in soffitta, dove ha fumato e bevuto per poi tornare in casa e spargere di benzina tutto l’appartamento ed in particolare nella zona circostante il cassettone, per poi pugnalare per tre volte il bambino), non integra l’aggravante della crudeltà che richiede che alla vittima vengano inflitte sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell’evento e costituiscono un quid pluris rispetto all’attività necessaria ai fini della onsumazione del reato”.
Sussistono invece le aggravanti della minore età, dell’abuso del rapporto di paternità e della minorata difesa: “Avendo l’imputato – si legge – posto in essere l’azione all’interno dell’appartamento nel quale il bambino si trovava solo (detta circostanza aggravante peraltro sussiste quando l’agente ha la coscienza e volontà di compiere l’azione in presenza di oggettive circostanze favorevoli, senza necessità che l’approfittamento di dette circostanze sia supportato da dolo specifico e creata o ricercata ad arte)”.
Padre e marito modello fuori, orco in casa
Nessuna attenuante, pur essendo l’imputato incensurato, abbia sempre lavorato, abbia acquistato una casa per sé e per la propria famiglia. “Tuttavia, tali circostanze, a fronte della condotta maltrattante che Tomkow teneva in casa e che è riuscito a tenere nascosta per diversi anni, proprio mantenendo un corretto comportamento sul luogo di lavoro (ove tra l’altro aveva dato ad intendere di non abusare più di alcol cui invece era dedito proprio quando si trovava a casa con la moglie e il figlioletto), il totale disinteresse per Matias intervallato dal fastidio per le sue normali manifestazioni di bambino sarebbero da sole sufficienti”.
Nessuna manifestazione di pentimento
Ma c’è di più: “A ciò si aggiunge la assenza di qualsiasi manifestazione di pentimento o consapevolezza della. gravità dell’atto, rispetto all’omicidio consumato ai danni della prole”. La difesa può ricorrere in appello.
Silvana Cortignani
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
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