Le scale dove è avvenuta la tragedia (nel riquadro Andrea e Sestina)
Ronciglione – Non fu femminicidio, ma un tragico incidente.
“Un tragico incidente che ha visto Andrea e Sestina cadere rovinosamente giù per le scale, con conseguenze rivelatesi fatali per uno di loro”. Lo mettono nero su bianco nelle 83 pagine delle motivazioni della sentenza i due giudici togati della corte d’assise del tribunale di Viterbo che lo scorso 19 luglio ha assolto Andrea Landolfi Cudia dalle accuse di omicidio volontario e omissione di soccorso per cui il pubblico ministero Franco Pacifici aveva chiesto una condanna a 25 anni.
Né femminicidio, né omissione di soccorso: “Landolfi, lungi dall’abbandonare la compagna, ha prestato alla stessa l’assistenza che appariva congrua sulla base di quella che nel corso della notte è stata la percezione della natura e della gravità del suo malessere”.
Landolfi è il pugile romano 33enne (difeso dagli avvocati Daniele Fabrizi e Serena Gasperini) imputato della morte della fidanzata Maria Sestina Arcuri, la parrucchiera 26enne originaria di Nocara, in provincia di Potenza, precipitata col fidanzato dalle scale di casa della nonna Mirella Iezzi, in via Papirio Serangeli a Ronciglione, dove la coppia stava trascorrendo il weekend col figlioletto di lui di 5 anni, la notte tra il 3 e il 4 febbraio 2019.
La giovane è poi deceduta a Belcolle, dopo due giorni di agonia, senza essersi mai ripresa dal disperato tentativo di intervento chirurgico per rimuovere la gravissima emorragia cranica che l’ha uccisa. Landolfi, indagato fin dal primo momento per quello che alla procura è apparso come un delitto, è finito dietro le sbarre a distanza di sette mesi, a settembre del 2019, venendo rimesso in libertà la sera stessa della sentenza.
Landolfi, come si ricorderà, è stato invece condannato a 4 anni per le lesioni alla nonna, cui avrebbe sferrato un pugno rompendole tre costole, per allontanare l’anziana e prendere il suo posto mentre cercava di soccorrere Sestina.
Adesso, a tre anni da quella terribile notte sfociata in tragedia e a sei mesi dall’assoluzione, sono state depositate le motivazioni della sentenza della corte d’assise presieduta dal giudice Eugenio Turco, Roberto Colonnello a latere e sei giurati popolari.
Secondo la corte d’assise non ci sarebbe stato alcun “lancio omicidiario”dal parapetto, come sostenuto dal pm Franco Pacifici, ma Andrea e Sestina sarebbero rotolati insieme per le scale. Ergo, nonna Mirella Iezzi non avrebbe mentito per scagionare il nipote, mentre gli accertamenti tecnici disposti dalla procura si sarebbero “concentrati solo su alcune ipotesi ricostruttive della caduta del corpo”, come si legge relativamente alla valutazione di “compatibilità” operata dal Ris.
La nonna, insomma, non avrebbe detto buglie per coprire il nipote: “Non risulta condivisibile – secondo la corte d’assise – l’assunto della pubblica accusa per cui la lezzi sarebbe inattendibile in quanto avrebbe voluto nascondere la responsabilità del Landolfi”.
“Mirella Iezzi non è persona diabolica e degenerata”
La figura di Mirella Iezzi ne esce completamente riabilitata: “Non potrebbe trovare razionale spiegazione il comportamento della lezzi che, dopo aver ricevuto anch’essa un pugno dal nipote, invece di chiamare le forze dell’ordine oppure i vicini oppure i parenti perché accorresse qualcuno di loro per calmare il congiunto, sia uscita di casa – lasciando la Arcuri e il figlioletto di Andrea in balia del pericoloso nipote – preoccupandosi, peraltro, solo di farsi visitare per una ipotizzata frattura delle costole”.
“Un illogico, irrazionale e meschino comportamento del genere avrebbe potuto essere essere tenuto solo da una persona diabolica e degenerata, ma alcun elemento è stato fornito dalle parti circa tali qualità della lezzi”.
“Restituiti verità e rispetto alla famiglia di Andrea”
“Mirella Iezzi è stata devastata da Pacifici, dai giornali, dalla televisione”, ricorda la legale Serena Gasperini, parlando della nonna 83enne, parte civile al processo con l’avvocato Gianluca Fontana, condizione che le ha permesso di essere presente in aula per incoraggiare il nipote anche durante il periodo delle più severe restrizioni anti Covid.
“Penso a tutto il fango buttato addosso alla Iezzi, a una nonna che è sempre stata presente cui hanno detto che era una mistificatrice, gliele hanno dette di tutte e di più. Questa sentenza ha restituito la verità e anche il rispetto che questa famiglia ha sempre meritato. Una famiglia che si è trovata in questa tragedia per un imbuto nel quale si sono voluti a tutti i costi infilare gli inquirenti, sposando a tutti i costi una tesi piacente e che doveva essere per forza così”.
Dito puntato contro l’interrogatorio del figlioletto di Andrea
Dito puntato contro l’audizione protetta del figlioletto di Andrea. “Non si può non osservare, peraltro, che l’esame effettuato in sede di indagini, durato oltre due ore (…) avrebbe dovuto essere opportunamente evitato perché in suo luogo si svolgesse – nel contraddittorio tra le parti – nella sede dell’incidente probatorio e in un unico ed approfondito esame (…) una prova che avrebbe potuto essere decisiva”.
“Solo per completezza di esame – fanno notare i giudici – deve rilevarsi, incidentalmente, che il minore, ad ogni modo, nel proprio esame ha affermato l’esatto contrario di quella che è l’interpretazione delle sue parole offerta dalla pubblica accusa”.
Tribunale – I familiari di Landolfi coi difensori dopo la sentenza
“Inverosimile il lancio dal parapetto”
“La ricostruzione della dinamica per cui la Arcuri sarebbe stata sollevata e lanciata con forza dal parapetto sito di fronte ai primi gradini della rampa più alta e avrebbe compiuto un volo fino al rialzo ove era sito il camino – si legge – è del tutto inverosimile, non coerente con lo stato dei luoghi e con tutte le lesioni riscontrate sul corpo della ragazza”.
Per la corte d’assise il corpo non è caduto a piombo dalla rampa della scala: “La gittata del corpo avrebbe disegnato una traiettoria del tutto inverosimile perché non sarebbe stata ostacolata dalla struttura muraria”.A
E ancora: “Tale ricostruzione impone di accettare l’inverosimile conseguenza che un corpo avente una massa di 60 kg non abbia determinato lo spostamento, durante la caduta dall’alto, di un elemento molto leggero e sensibile agli spostamenti di masse d’aria quale il ciuffo di spighe di granturco presente su una mensola del muro che si trovava al di sotto del punto dell’asserito lancio del parapetto”. Non ultimo, nessuna traccia del presunto lancio sulla cassapanca.
La gioia dopo la sentenza
“I fatti sono andati come detto dall’imputato”
“Il netto scarto da parte dell’accusa della ipotesi ricostruttiva per cui le lesioni subite dalla Arcuri siano state determinate dalla caduta lungo le scale appare frutto di un ragionamento semplicistico e superficiale, non calato nel caso concreto. Appare altresì la conseguenza di una lettura parziale della consulenza tecnica medico-legale”.
Gli stessi medici legali del pm, i professori Massimo Lancia e Mauro Bacci, secondo la corte d’assise, riterrebbero le lesioni compatibili anche con una caduta “per le scale”, nella quale il corpo non abbia urtato contro tutti i singoli gradini oppure la maggior parte di essi.
“E questa è proprio la ricostruzione dei fatti indicata dall’imputato, il quale ha riferito che si trovava su uno dei gradini più alti della rampa di scale più alta con le spalle rivolte verso i gradini più bassi allorquando la Arcuri, nel rispondere stizzita ad una sua provocazione scherzosa, si era avvicinata a lui toccandolo, determinando dapprima un indietreggiamento con i piedi di qualche gradino, e poi la perdita di equilibrio, e che in quel frangente si era aggrappato istintivamente al braccio della sua fidanzata che lo aveva proteso per riafferrarlo, senza tuttavia rimanere in una posizione di equilibrio e quindi continuando a cadere all’indietro, mentre avvertiva Sestina volargli sopra, senza tuttavia poter descrivere l’esatta traiettoria di quest’ultima perché, per un riflesso semiautomatico, aveva chiuso gli occhi durante la caduta”.
Silvana Cortignani
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.