Viterbo – “Vostro figlio è in caserma, dovete pagare 4900 euro”, no alla messa alla prova. Avanti col giudizio immediato. Per avere truffato una coppia di pensionati di 79 e 72 anni, marito e moglie, cui hanno sottratto contanti e gioielli di famiglia, due truffatori hanno proposto un “risarcimento” di 500 euro “con promessa di integrazione”, chiedendo in cambio messa alla prova e sospensione del processo.
Istanza respinta dal gip Savina Poli, che ha dato seguito alla strenua opposizione del legale delle parti offese, sottolineando la “impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all’astensione dalla futura commissione di ulteriori reati”. Imputati due 34enni napoletani in trasferta a Viterbo, incastrati dalla videosorveglianza, arrestati lo scorso 9 marzo dalla polizia nel capoluogo partenopeo per truffa aggravata e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
Dopo il “colpo”, prima di ripartire alla volta della Campania, si sono fermati a fare colazione in un bar del centro a Viterbo. Vittime, lo scorso mese di febbraio, due insegnanti in pensione, genitori di un professionista del capoluogo.
In seguito all’arresto è stata accolta la richiesta di giudizio immediato, con prima udienza l’11 ottobre, cui la difesa ha risposto con un’istanza di sospensione del processo per la messa alla prova. Alla luce del rigetto, lo stesso gip Poli ha confermato il giudizio immediato davanti al giudice monocratico del tribunale di Viterbo, fissando a febbraio la prima udienza. Attualmente i 34enni sono sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.
Alla richiesta degli imputati si è opposto l’avvocato di parte civile Marco Russo, nonostante il parere favorevole del pm e nonostante soprattutto la “finta lettera di scuse” fatta pervenire lo scorso 28 settembre alla coppia di pensionati, cui il legale ha risposto sollecitando “la restituzione in primis dei gioielli trafugati” – “non tanto per il valore economico quanto affettivo”.
Viterbo – Uno dei due arrestati ripreso dalle telecamere del bar
“La comunicazione ricevuta recante l’apparente sottoscrizione degli imputati non appare il frutto di un sincero ravvedimento, bensì solo strumentale a conseguire il buon fine del beneficio invocato”, ha sottolineato l’avvocato Russo, opponendosi alla messa alla prova.
“Deve ritenersi – sottolinea il giudice Savina Poli – come condivisibilmente affermato dalla corte di legittimità, che le condotte riparatorie e il risarcimento del danno non costituiscano un mero obbligo di natura afflittiva e non siano finalizzati in via esclusiva a tutelare gli interessi della vittima, mirando, invece, anche a motivare il soggetto onerato a comportamenti sintomatici di una maggiore sensibilità sociale”.
“La somma offerta appare del tutto irricevibile – prosegue – non tanto e non solo per la esiguità della stessa (…) si rappresenta che, quale condotta integrante l’effettiva riparazione del danno, potrà essere valutata la sola restituzione dei preziosi di famiglia (…) tale documento proveniente dalle persone offese dà al contempo conto della percezione dell’elevatissimo disvalore della condotta posta in essere dai due imputati nei confronti di due anziani inermi (…)”. Il legale, al termine dell’udienza, ha nel frattempo accettato “a titolo di acconto sul maggior importo dovuto per il risarcimento del danno il vaglia postale depositato dal difensore degli imputati”.
L’avvocato di parte civile Marco Russo
“Ebbene – si legge – anche laddove si dovesse ritenere che la somma offerta alle vittime corrisponda al maggior sforzo economico possibile per gli imputati, occorre prendere atto del fatto che, nel caso di specie, il profitto del reato è costituito anche da preziosi. Gli imputati, tuttavia, non solo non ne hanno proposto la restituzione alla vittime, ma non hanno nemmeno fornito alcuna indicazione per consentirne un eventuale recupero. Ed invero, delle due l’una. O gli imputati hanno tenuto per sé i preziosi ed allora sono in grado di restituirli ovvero li hanno ceduti e, dunque, possono fornire indicazioni per consentire alle persone offese di tentare di recuperarli, così adoperandosi per eliminare le conseguenze dannose dei reati loro ascritti. L’assenza, invece, di qualsiasi condotta volta a far sì che le vittime possano rientrare in possesso di quanto loro sottratto, pur nel legittimo esercizio del diritto al silenzio, appare sintomo di una mancata revisione critica del loro comportamento e critica, da parte degli imputati, del loro comportamento e dell’assenza di una reale volontà di affrancarsi dal contesto criminale nel quale i reati sono verosimilmente maturati”.
E ancora: “Un tale comportamento successivo ai delitti, unitamente agli elementi già posti in evidenza nei provvedimenti cautelari – quali la scaltrezza e la professionalità nell’agire, a loro volta sintomo di non occasionalità nella condotta – non consentono, del resto, nemmeno di formulare una prognosi positiva sulla futura condotta degli imputati”.
Silvana Cortignani
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Presunzione di innocenza
Per indagato si intende semplicemente una persona nei confronti della quale vengono svolte indagini preliminari in un procedimento penale.
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
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