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Viterbo - Le motivazioni della sentenza con cui la corte d'appello ha confermato la condanna di due banditi senza scrupoli, riqualificando "in peggio" il reato

“Non truffatori, ma spregevoli estorsori: colpirono due anziani genitori negli affetti più cari”

di Silvana Cortignani
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Viterbo – Truffarono una coppia di professori in pensione dicendo loro che il figlio era nei guai per avere fatto un incidente. Sono uscite le motivazioni della sentenza con cui la corte di appello di Roma ha confermato la condanna a tre anni e tre mesi di carcere e 2mila euro di multa, oltre al risarcimento del danno e 5mila euro di provvisionale, senza sospensione condizionale della pena, a carico dei due pregiudicati campani 35enni, venuti appositamente nella Tuscia a bordo di un’auto a noleggio il primo febbraio 2023, riuscendo a farsi consegnare dalla coppia di anziani genitori di un professionista viterbese gioielli di famiglia, denaro e bancomat. Per i giudici di secondo grado, che hanno riqualificato il reato, non fu truffa aggravata ma estorsione in concorso. Le vittime si sono costituite parte civile contro la coppia di banditi con l’avvocato Marco Russo.



Truffatori “mordi&fuggi”. Il tribunale ha ricostruito nel dettaglio non solo le specifiche condotte di reato, ma l’intera “spedizione”, dal momento della partenza degli imputati da Napoli per recarsi a Viterbo, sino al loro rientro a Napoli dopo aver portato a termine con successo la truffa, fermati per un controllo dalla polizia stradale in autostrada, entrambi identificati e trovati in possesso di 950 euro in contanti. 

La prova delle finte scuse. “Ai fini del giudizio di colpevolezza – si legge nelle motivazioni della sentenza di appello – deve essere considerato anche lo scritto con il quale gli imputati hanno formulato alle persone offese un’offerta risarcitoria di 500 euro ed hanno chiesto scusa per l’accaduto (…) l’autenticità dell’ammissione di responsabilità dei prevenuti, implicita nella presentazione di scuse, ancorché chiaramente diretta al solo fine di ottenere un trattamento sanzionatorio mite e la pena sostitutiva, corrobora quindi gli elementi di prova già esposti, confermandone la rilevanza”.

Genitori terrorizzati. Gli imputati, per farsi consegnare dalle persone offese i gioielli e il bancomat, avevano loro rappresentato che il figlio fosse stato trattenuto in una caserma dei carabinieri in quanto la sua assicurazione era risultata scaduta, che gli era stato sequestrato il telefono per evitare che potesse comunicare con l’esterno, che non avrebbero dovuto comunicare con nessuno altrimenti il figlio rischiava la carcerazione e che, per risolvere il problema, avrebbero dovuto raccogliere la somma, dovuta a titolo di penale, di 4.900 euro da consegnare a tale Luca che l’avrebbe poi portata ai carabinieri.

Perché estorsione e non truffa in concorso. “Le minacce rivolte alla parte offesa dal ‘telefonista’ – viene spiegato – consistevano nella prospettazione di un male che, al momento della sua rappresentazione, appariva come reale e dipendente dall’autore della stessa minaccia, spacciatosi per un militare dei carabinieri (…) la volontà delle persone offese la cui età è elemento che, logicamente, conduce a ritenere molto affievolita la loro capacità di resistenza, non risulta quindi essere stata ‘diretta’ verso una prestazione ma ‘piegata’ a tale scopo”.

Nessuna attenuante. “Nessuno degli imputati è meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche” per i giudici di secondo grado, che evidenziano “l’estrema gravità dei delitti commessi in ragione della loro preparazione, della durata delle condotte criminose, dello spregevole approfittare della sensibilità di persone anziane colpite nei loro affetti più cari, del danno arrecato loro non solo per il valore del denaro estorto ma per il rilievo affettivo dei monili sottratti con le medesime modalità”.

Pronti a colpire ancora a Viterbo. “Una volontà provata dalla richiesta di consegna oltre che del denaro e dei gioielli degli elenchi telefonici all’evidente scopo di individuare altre vittime nella medesima città (la prima telefonata estorsiva era avvenuta sul telefono fisso delle persone offese e si consideri che oltre alle società ed agli enti, l ‘utenza telefonica fissa è utilizzata perlopiù da persone anziane)”.

Gioielli spariti. “Nessuna indicazione è stata fornita dagli imputati in ordine alla destinazione dei gioielli il provento della cessione dei quali, ove il loro recupero fosse risultato impossibile, ben avrebbe potuto e dovuto essere destinato, nel quadro di un pentimento sincero per l’accaduto, al ristoro, almeno parziale, del danno subito dalle vittime”.

“L’entità della pena inflitta – viene infine confermato – impedisce l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale”. La difesa può ancora ricorrere in cassazione.

Silvana Cortignani 


Presunzione di innocenza

Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.


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9 novembre, 2024

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