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Cassazione - Schianto sulla Cimina - Le motivazioni della condanna definitiva a sette anni e mezzo - Aggravanti la guida con patente revocata e in stato di ebbrezza alcolica nonché la velocità elevata

“Morte di Valentina Rubino, il fidanzato doveva pretendere che si allacciasse la cintura”

di Silvana Cortignani
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Viterbo – Tragica morte in seguito a un incidente di Valentina Rubino, tra le motivazioni dell’elevato grado di colpa contestato al fidanzato 34enne, che da due mesi sta scontando in carcere sette anni e mezzo per omicidio stradale pluriaggravato, il fatto di non avere preteso che la vittima si allacciasse la cintura di sicurezza prima di mettersi alla guida. Le aggravanti a suo carico sono invece la guida con patente revocata e in stato di ebbrezza alcolica con tasso pari a 3,1 g/l nonché la velocità elevata giudicata incompatibile con le condizioni della strada.


Valentina Rubino

Valentina Rubino


Sono uscite le motivazioni della sentenza con cui la corte di cassazione lo scorso 8 febbraio ha condannato in via definitiva a sette anni e mezzo di carcere il fidanzato della 24enne viterbese deceduta nel 2022.

Recluso a Mammgialla da due mesi per omicidio stradale pluriaggravato e lesioni stradali, si tratta di  A.R., 34enne d’origine egiziana ma nato in Italia, che era ubriaco alla guida della vettura su cui viaggiava con la vittima e una coppia di amici sulla Cimina. Valentina era seduta al suo fianco, mentre sul sedile posteriore c’erano un ragazzo e una ragazza, quest’ultima rimasta gravemente ferita, la notte di martedì grasso, tra il primo e il due marzo di due anni fa.

L’imputato ha presentato ricorso contro la sentenza con cui la corte d’appello, il 7 giugno 2023, aveva a sua volta confermato la sentenza del processo di primo grado celebrato con l’abbreviato davanti al gup Savina Poli. Cinque i familiari della vittima e dell’altra passeggera che si sono costituiti parte civile. 

Nel ricorso la difesa ha fatto riferimento, tra l’altro, alla presunta colpa “tanto del reo quanto della trasportata Valentina Rubino” che, come accertato dai giudizi di merito, “non facendo uso della cintura di sicurezza” avrebbe concorso a causare l’evento.

“La corte territoriale – di legge nelle motivazioni – ha confermato la commisurazione giudiziale della pena di cui alla sentenza di primo grado escludendo la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo, in considerazione delle deduzioni difensive, assenti elementi positivi al riguardo, nonostante la formale incensuratezza”.

Riguardo alla confessione che era lui alla guida, giunta dopo un paio di settimane, quando si costituì in procura accompagnato dall’avvocato e venne arrestato per omicidio stradale aggravato: “Non è stata ritenuta rilevante la condotta susseguente al reato – si legge nelle motivazioni – perché caratterizzata da confessione intervenuta solo all’esito del cristallizzarsi degli elementi probatori a suo carico, emergenti dalla tipologia di danni al veicolo e dalle lesioni subite dalle trasportate, e di precedenti sue dichiarazioni tali da addebitare alla trasportata (poi deceduta) la guida del veicolo”.

Gli ermellini ricordano inoltre come il “grado della colpa” accertato in capo all’imputato sia da ritenersi “elevato” non solo in ragione della guida, da parte di soggetto con patente revocata, in stato di ebbrezza alcolica, con tasso pari a 3,1 g/l, a velocità elevata, giudicata incompatibile con le condizioni della strada, ma anche in ragione proprio della condotta colposa della trasportata, poi deceduta, caratterizzata dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza che, comunque, l’imputato avrebbe dovuto pretendere fino ad astenersi dal condurre il veicolo in caso di rifiuto.

Silvana Cortignani


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9 aprile, 2024

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