Viterbo – (sil.co.) – Via libera a un colloquio telefonico tra i fratelli Carmine e Raffaele Amato, boss dell’omonimo clan camorristico di Secondigliano, detenuti entrambi al 41 bis e che per questo non si parlavano dal 2019.
Carmine Amato, 43 anni, reggente del clan scissionista Amato-Pagano, è stato arrestato nel 2011. Latitante dal 2009 e inserito nell’elenco dei cento latitanti più pericolosi, è detenuto in regime di carcere duro al “Nicandro Izzo” di Viterbo.
Lo scorso 30 novembre gli era stato concesso un colloquio con il fratello Raffaele, da effettuare con le modalità adottate per i colloqui visivi tra detenuti in regime differenziato. Concessione rimasta in standby in seguito al ricorso del ministero della giustizia.
Il precedente: “Padre e figlio boss mafiosi al 41 bis, possono avere almeno un colloquio visivo all’anno”
La corte di cassazione, lo scorso 3 maggio, ha bocciato il ricorso del ministero della giustizia contro l’ordinanza, con cui, il 30 novembre 2023, il tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria contro il decreto con cui il magistrato di sorveglianza di Viterbo, accogliendo parzialmente il reclamo proposto da Carmine Amato, gli aveva concesso un colloquio con il fratello Raffaele, da effettuare con le modalità adottate per i colloqui visivi tra detenuti in regime differenziato.
Il Dap aveva impugnato il provvedimento, lamentando l’inosservanza del parere contrario della Dda di Napoli e la non piena valutazione delle esigenze di ordine e sicurezza e di prevenzione dei reati, essendo entrambi i fratelli detenuti, e sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis
“L’esigenza di prevenzione di nuovi reati – si legge nelle motivazioni della sentenza – è sufficientemente tutelata dalla prescrizione della videoregistrazione e del possibile controllo auditivo del colloquio, che consente di interromperlo immediatamente in caso di anomalie”.
Il ricorso, insomma, per la cassazione è infondato e deve essere rigettato.
“La sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell’art. 41-bis Ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell’istituto o per quella pubblica”, viene sottolineato.
Il diritto al mantenimento dei rapporti familiari, secondo la suprema corte, non può essere impedito dallo stato di detenzione, neppure quando esso debba rispettare le maggiori restrizioni previste dal legislatore all’art. 41-bis Ord.pen.: “La norma – viene ribadito – consente anche a chi è sottoposto a tale regime l’effettuazione di colloqui con i familiari e i conviventi, attraverso specifiche modalità, finalizzate ad assicurare il massimo controllo sul loro contenuto. Questo indirizzo giurisprudenziale deve essere confermato, in quanto rappresenta un punto di equilibrio tra le esigenze di sicurezza e il rispetto di diritti tutelati a livello costituzionale e convenzionale”.
E ancora: “La pericolosità qualificata dei due fratelli, peraltro, non è stata trascurata, avendo il tribunale condiviso la decisione del magistrato di sorveglianza di non autorizzare colloqui visivi in via permanente, ma di consentirli solo in via eccezionale e previe singole autorizzazioni, così da valutare, ogni volta, la possibile sussistenza di ragioni concrete che ne sconsiglino l’effettuazione”.
In conclusione: “Anche la contestazione, da parte del ricorrente, della insufficienza dell’obbligo di registrazione dei colloqui per neutralizzare i pericoli insiti nei colloqui, potendo i colloquianti usare frasi criptiche o parole convenzionali, è del tutto generica, non venendo spiegato perché tale modalità di controllo, ritenuta efficace o, quantomeno, sufficiente per il controllo dei colloqui svolti dal detenuto ristretto in regime differenziato, in quanto prevista dall’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord.pen. non manterrebbe la medesima efficacia nel caso di un colloquio tra due detenuti soggetti a tale regime”.
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