Roma – (sil.co.) – Si è aperto ieri davanti al collegio del tribunale di Roma il processo bis per violenza sessuale al professor Luigi Sepiacci, il 79enne ex direttore dell’Accademia di belle arti di Viterbo accusato di molestie sul posto di lavoro da due dipendenti dell’Associazione nazionale istituti non statali e di istruzione di cui era presidente. Responsabile civile il datore di lavoro, secondo il principio che “è sempre configurabile la responsabilità civile del datore di lavoro anche per le condotte delittuose del dipendente dirette a perseguire finalità esclusivamente personali”.
Luigi Sepiacci
Era luglio del 2023 quando Sepiacci balzava agli onori delle cronache in seguito alla denuncia per violenza sessuale da parte di una studentessa viterbese dell’accademia di belle arti. I fatti di Roma sono invece antecedenti e risalgono al periodo che va da gennaio a maggio 2022. Parti offese due dipendenti dell’Associazione nazionale istituti non statali e di istruzione (Aninsei, affiliata a Confindustria), di cui Sepiacci era presidente, una delle quali si sarebbe licenziata proprio in seguito agli abusi che ha subito.
Le due impiegate romane sono parti civili con gli avvocati Flavia Colavita e Gaetano Di Bartolo, che ieri hanno ottenuto il via libera alla citazione come responsabile civile del datore di lavoro Aninsei. Il collegio ha accolto l’istanza dei legali delle presunte vittime dopo circa un’ora di camera di consiglio. Sepiacci è difeso dall’avvocato Domenico Di Tullio, che assieme al colkega Giovanni Labate lo assiste anche nel processo di Viterbo. Quest’ultimo destinato a chiudersi fra qualche settimana, salvo ulteriori imprevisti, con la sentenza.
Sepiacci avrebbe molestato le due dipendenti durante le ore di lavoro “abusando della propria autorità”, quando era presidente dell’Associazione nazionale istituiti non statali e di istruzione.
Le parti civili sottolineano nell’istanza come al datore di lavoro spetti “una forma di tutela non solo dell’integrità fisica, ma anche della ‘personalità morale’ del lavoratore e tale mezzo di tutela si inserisce nel quadro di una obbligazione contrattuale gravante sul datore di lavoro”.
E ancora: “Sul punto, la giurisprudenza prevalente, ha statuito che se il datore era a conoscenza o doveva ragionevolmente sapere delle molestie e non è intervenuto per far cessare tali condotte, egli non possa andare esente da responsabilità, da cui deriva il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per il lavoratore, data la natura costituzionale dei beni lesi”.
Di conseguenza: “Tale obbligo di protezione implica che il datore di lavoro, il quale sia a conoscenza del compimento di molestie sessuali nell’ambito della sua impresa, deve intervenire ed adottare tutte le misure, oltre che organizzative idonee a garantire appieno la tutela dei dipendenti”.
Le accuse riguardano due episodi distinti, avvenuti nel gennaio e nel maggio di tre anni fa. Secondo l’impianto accusatorio il modus operandi era però lo stesso: il manager “in più occasioni, con gesti repentini ed improvvisi, tali da impedire la pronta reazione” delle vittime, “le ha costrette a subite atti sessuali contro la loro volontà”.
La pm Stefania Stefania contesta al 79enne il reato di violenza sessuale aggravata per “avere profittato di circostanze di luogo tali da impedire la pubblica e privata difesa”.
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
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