Viterbo – “Il prefetto Giovanni Bruno pretendeva il riconteggio delle schede delle elezioni di Corchiano”. Ma non era di sua competenza, pur giustificando la richiesta con motivi di ordine pubblico, A dirlo l’allora viceprefetto di Viterbo Anna De Luna, tra i testimoni dei pm Massimiliano Siddi e Michele Adragna all’udienza di ieri del processo all’ex prefetto di Viterbo e altri due imputati.
Viterbo – Il prefetto Giovanni Bruno
Giovanni Bruno, difeso dall’avvocato Enrico Valentini, è accusato di falso davanti al giudice Giovanna Camillo per il riconteggio dei voti delle amministrative di Corchiano del 4 ottobre 2021 e sempre per falso, assieme ai due fratelli titolari, per avere autorizzato al Parco dei Cimini un ricevimento di nozze mascherato da shooting fotografico, il 24 aprile dello stesso anno, nonostante le restrizioni Covid.
“Nella primavera del 2021, non era consentita alcuna attività di ristorazione e non era previsto alcun provvedimento autorizzativo del prefetto, perché le uniche deroghe erano già previste dalla normativa anti Covid e riguardavano esclusivamente mense e catering aziendali”, ha spiegato in aula il viceprefetto Fabio Malerba, che nell’autunno successivo sanzionò il locale con cinque giorni di chiusura. “Fecero ricorso dicendo di avere l’autorizzazione del prefetto, ma fu rigettato perché non. esisteva alcun potere autorizzativo del prefetto”, ha sottolineato il testimone dell’accusa.
Tornando alla collega De Luna, all’epoca dirigente dell’ufficio elettorale provinciale, prima di parlare delle famose elezioni di Corchiano vinte dal sindaco eletto per un voto, parlando della festa di nozze ha ribadito: “Non esisteva alcun potere autorizzativo in deroga del prefetto”.
Riguardo invece alle elezioni, il prefetto l’avrebbe chiamata due volte nel pomeriggio del 4 ottobre 2021, usando un tono perentorio. “Bruno mi disse con tono veemente che a Corchiano poteva crearsi una situazione incresciosa e che una parte politica poteva creare problemi di ordine pubblico, per cui bisognava intervenire, dicendo di telefonare al presidente della prima sezione perché riaprire lo spoglio e riconteggiare le schede”, ha spiegato in aula De Luna.
“Rimasi male per il tono veemente e le anomalie del caso, perché il prefetto non ha poteri sulle singole sezioni elettorali, ma governa l’ordine pubblico, per cui doveva intervenire con l’ordine pubblico e no riconteggiando le schede. Non gli risposi e chiudemmo la telefonata”, ha proseguito la teste.
“Per un voto si vince o si perde, punto”, ha aggiunto, sottolineando che né il comune, né la polizia locale quel giorno riferirono di una “situazione pesante”, mentre “non esiste che un prefetto telefoni al comandante della stazione dei carabinieri”.
“Se le schede erano chiuse, sigillate, o erano in macchina, nessuno poteva più toccarle. Erano a disposizione dell’autorità giudiziaria, l’unica che può disporre la riapertura dei plichi. Io stessa successivamente feci il riconteggio, ma su disposizione del consiglio di stato dopo il ricorso al Tar del Lazio. Verificammo i verbali, dai quali non emersero nessuna protesta e nessun appunto allo scrutinio”, ha concluso De Luna.
Corchiano fu l’ultimo comune in Italia a consegnare le schede. Bruno, interrogato sulla vicenda, disse che la viceprefetto De Luna aveva detto sì all’idea di riconteggiare le schede per placare gli animi, scaturita da una telefonata che gli aveva fatto il candidato sindaco Bengasi Battisti, lamentando un risultato contestabile e possibili problemi di ordine pubblico in seguito a forme di protesta eclatanti.
“Mai detto sì al prefetto – ha ribadito la testimone – era lui a dire che il riconteggio andava fatto, chiudendo la telefonata in modo veemente, autoritario, usando toni forti, senza alcuna possibilità di discutere”.
Gli altri due imputati, per le nozze Covid, sono difesi dagli avvocati Luigi Mancini e Giovanni Bartoletti, ieri sostituito dal collega Corrado Cocchi. Prossima udienza il 5 novembre.
Silvana Cortignani
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY