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Tribunale - Prefetto Bruno nei guai per un matrimonio - Parla la difesa dell'imprenditore Stefano Caporossi - Rinviata ancora l'udienza preliminare

“La struttura poteva offrire i suoi servizi nel rispetto delle norme anti Covid”

di Silvana Cortignani
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Viterbo - Il prefetto Giovanni Bruno

Viterbo – Il prefetto Giovanni Bruno

Viterbo - Stefano Caporossi

Viterbo – Stefano Caporossi

Giovanni Bartoletti

L’avvocato Giovanni Bartoletti

Viterbo – Ex prefetto indagato per falso e abuso d’ufficio, è slittata ancora una volta l’udienza preliminare in programma ieri davanti al gup Giacomo Autizi.

Si tratta della richiesta di rinvio a giudizio scaturita da due inchieste della procura relative a un ricevimento di nozze “proibito” risalente al 24 aprile 2021 durante la pandemia e al riconteggio delle schede delle elezioni per il sindaco di Corchiano del 4 ottobre 2021.

Dopo il rinvio dal 7 marzo al 18 aprile, stavolta la data è quella del 20 giugno, in seguito a un impedimento dell’imputato, l’ex prefetto di Viterbo, Giovanni Bruno. Oltre a Bruno, difeso dall’avvocato Enrico Valentini, sono imputati anche due imprenditori, Stefano e Lorella Caporossi, titolari della società agricola Parco dei Cimini di Soriano nel Cimino, per la vicenda del rinfresco sotto Covid, difesi dagli avvocati Giovanni Bartoletti e Luigi Mancini. 

Il difensore di Stefano Caporossi, avvocato Giovanni Bartoletti, nel frattempo ha predisposto una memoria in cui ribadisce anzitutto come il suo assistito “non ha partecipato all’organizzazione dell’evento né è stato presente allo stesso”. 

La vicenda è quella nota delle “nozze proibite”, festeggiate il 24 aprile 2021 da una coppia di sposi che, “per superare le restrizioni imposte all’emergenza sanitaria” secondo l’accusa avrebbe chiesto a un amico che aveva un’attività imprenditoriale con partita Iva di “inoltrare alla struttura una richiesta, indicando come causale e scopo della richiesta disponibilità lo svolgimento di un meeting aziendale”. 

Caporossi, come è noto, è accusato in concorso con l’ex prefetto. “Non vi è in atti la benché minima prova che abbia potuto accordarsi con l’allora prefetto per realizzare un matrimonio al posto dell’evento che era stato autorizzato – dice al riguardo l’avvocato Bartoletti – la circostanza che tra i due indagati vi fosse una buona amicizia, in mancanza di ulteriori evidenze, non può costituire di certo la prova di un pactum sceleris”.

Quindi sottolinea: “Dal quadro probatorio emerge l’esatto opposto. Dai tabulati telefonici, infatti, è risultata l’assenza di chiamate tra gli indagati nel periodo a cavallo dei fatti di cui al capo d’imputazione”.

“Se il prefetto fosse stato realmente a conoscenza delle reali intenzioni di voler organizzare un matrimonio avrebbe ragionevolmente raccomandato di attendere il sabato successivo per realizzare l’evento nel pieno rispetto della normativa (…) per di più, se vi fosse stato un accordo tra gli indagati risulterebbe davvero irragionevole la trasmissione del provvedimento da parte del prefetto a tutti gli organi istituzionali addetti per legge ad effettuare i controlli in materia anti-covid. L’invio dell’autorizzazione a questura, comando provinciale carabinieri, comando provinciale guardia di finanza e comando di polizia locale di Soriano nel Cimino avrebbe, con estrema probabilità, condotto – come di fatto è stato – alla verifica del rispetto dei protocolli e della normativa anti Covid”. 

Secondo la difesa, inoltre, “l’attività ricettiva poteva essere esercitata nel rispetto del mantenimento di distanziamento interpersonale, dei protocolli e delle linee guida”.

“Per quanto di contezza del prefetto – spiega Bartoletti – si trattava di autorizzare un’attività lavorativa (meeting aziendale con shooting fotografico), non sospesa all’epoca dei fatti, con somministrazione del pasto esclusivamente per gli ospiti della struttura ricettiva (massimo 65 persone). Il provvedimento autorizzava un’attività di diverse ore (dalle ore 11 alle 20), potendo quindi dedursi che non si trattava di un pranzo sic et simpliciter, bensì di una vera e propria prestazione ricettiva consistente nell’organizzare ed effettuare un meeting aziendale e un servizio fotografico per la società richiedente presso una struttura ricettiva e agrituristica, la quale poteva offrire i suoi servizi nel rispetto delle norme anti Covid”. 

“Per di più, il prefetto, raccomandando nel suo provvedimento ‘il rispetto delle prescrizioni previste dalle disposizioni normative recanti le misure anti Covid 19 in entrambi i casi’, considerava con scrupoloso dettaglio sia l’ipotesi di ‘fornire il servizio richiesto negli spazi esterni giardini e porticati di circa 3000mq’, sia l’ipotesi in cui ‘qualora non sia possibile per avverse condizioni climatiche utilizzare gli spazi esterni, si adopereranno gli spazi esistenti di circa 400 mq dotati di vetrate scorrevoli’, avendo verificato così la possibile realizzazione delle misure previste dalle disposizioni vigenti”.

In conclusione: “Il provvedimento emesso dal prefetto non ha autorizzato in deroga alla normativa, ma ha esclusivamente dato atto di un’attività che era già consentita ex lege (quella delle strutture ricettive e dei servizi di ristorazioni per le aziende). Pertanto, anche se non vi fosse stato alcun intervento della prefettura, l’evento aziendale si sarebbe potuto fare”.

Silvana Cortignani


Articoli: Ex prefetto di Viterbo indagato per falso e abuso d’ufficio, rinviata l’udienza preliminare – Il prefetto Giovanni Bruno indagato per falso e abuso d’ufficio si difende: “Nessuna violazione di legge, mi sento parte offesa” – Nozze durante la pandemia ed elezioni a Corchiano, indagato il prefetto Giovanni Bruno


Presunzione di innocenza

Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.


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19 aprile, 2024

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