Viterbo – (sil.co.) – Uscite le motivazioni della sentenza di primo grado con cui, lo scorso 20 aprile, il collegio del tribunale di Viterbo ha condannato a quattro anni di reclusione per abusi su una studentessa Luigi Sepiacci, 80 anni, ex direttore dell’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo”.
Luigi Sepiacci
Nessun “equivoco” o “contatto a fini di conforto”, secondo i giudici presieduti da Francesco Oddi. La studentessa, all’epoca 22enne, fu costretta a subire palpeggiamenti in cambio di un aiuto sull’ultimo esame prima della discussione della tesi. Sepiacci era chiamato a rispondere del reato di violenza sessuale aggravata.
L’esame a rischio e l’incontro in presidenza. La vicenda risale al 20 febbraio 2023. La vittima— all’epoca 22enne, iscritta all’ultimo anno del corso di Graphic Design e con la discussione della tesi già fissata per il 23 febbraio — si era vista negare il superamento dell’esame di anatomia artistica a causa di alcune carenze nella parte pratica delle tavole di disegno.
Disperata per il rischio di veder sfumare la laurea e saltare tutti i preparativi, la giovane si era rivolta al direttore dell’istituto, Luigi Sepiacci. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, Sepiacci l’aveva convocata nel proprio ufficio al piano terra con la promessa di “trovare una soluzione”, salvo poi consumare l’abuso. Dopo averla fatta sedere accanto a sé, l’aveva afferrata per le mani strattonandole e portandole ripetutamente sui propri genitali, pronunciando frasi inequivocabili come “dammi un motivo in più” per aiutarla.
Vittima “estremamente credibile” e riscontri oggettivi insuperabili. Il collegio giudicante ha respinto la tesi difensiva sostenuta dagli avvocati di fiducia Domenico Di Tullio e Giovanni Labate, i quali avevano invocato l’assoluzione per insussistenza del fatto — parlando di un presunto equivoco o di una calunnia — o, in subordine, la derubricazione nell’ipotesi minore di cui all’articolo 609-bis, comma 3, del codice penale.
“Prove oggettive e di eccezionale efficacia”. Per i giudici, il racconto della persona offesa è risultato granitico, preciso, privo di contraddizioni e del tutto immune da sentimenti di risentimento o ritorsione. A corroborare la versione della studentessa vi sono prove documentali definite “oggettive e di eccezionale efficacia”.
Foto inequivocabile. La fotografia scattata in tempo reale: un selfie inviato alle ore 11,26 del 20 febbraio 2023 a un’amica dall’interno dello studio di Sepiacci, ritrae il volto visibilmente sconvolto e provato della ragazza con sullo sfondo gli affreschi della stanza.
Le chat e i messaggi vocali. Altrettanto inequivocabili gli scambi tempestivi su WhatsApp con l’amica e con il fidanzato dell’epoca, nei quali la giovane, in lacrime e in preda a una crisi di panico, raccontava l’accaduto a caldo.
Viterbo – Francesco Oddi, presidente del tribunale
Il referto del pronto soccorso. C’è poi il referto dei sanitari del Santa Rosa. L’accesso all’ospedale di Viterbo è avvenuto alle 14,28 dello stesso giorno, con una diagnosi di stato di ansia acuta, agitazione e spavento compatibili con il trauma da molestia subita.
La presunta serenità. Il tribunale ha inoltre smontato l’argomento difensivo legato al fatto che la studentessa fosse apparsa “serena” subito dopo, come sostenuto da alcuni testimoni tra cui la ex segretaria e un docente. I giudici hanno evidenziato che quella presunta serenità riguardava esclusivamente la notizia, ottenuta poco dopo, di poter ripetere l’esame e laurearsi regolarmente, e comunque si collocava decine di minuti dopo il picco del trauma emotivo.
L’ammissione parziale. A pesare sulla decisione finale è stato anche lo stesso esame dell’imputato Sepiacci il quale, pur negando qualsiasi intento di natura sessuale, aveva ammesso di essersi seduto accanto alla studentessa in preda a una forte crisi di nervi e di averle preso e sollevato le mani per impedirle di poggiarle sul grembo.
Le attenuanti. Il tribunale ha riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti speciali della minore gravità dell’atto (ex art. 609-bis, ultimo comma, c.p.), ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, ma ha negato le attenuanti generiche a causa della totale assenza di resipiscenza dimostrata da Sepiacci.
Oltre ai 4 anni di reclusione, la sentenza di primo grado condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali, disponendo l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente a tutela, curatela e amministrazione di sostegno, nonché la sospensione dall’esercizio della professione docente per una durata pari a quella della pena principale.
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
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