Viterbo – “Ugo Gigli pienamente consapevole di aver autorizzato tutti i lavori svolti da Angela Birindelli”. I giudici della corte d’appello di Roma lo scrivono nelle motivazioni della sentenza con cui hanno respinto il ricorso dell’Ater contro il reintegro dell’ingegnera di Bolsena.
È il 15 aprile del 2014 quando Angela Birindelli viene licenziata dall’ente di via Garbini. Il provvedimento porta la firma dell’allora direttore generale Ugo Gigli, secondo il quale l’ingegnera avrebbe falsificato la sua firma su dei documenti con cui sarebbe stata autorizzata a effettuare lavori come professionista al di fuori dell’Ater. Birindelli impugna il licenziamento, ma il giudice del lavoro di Viterbo respinge il ricorso dichiarando legittimo il provvedimento dell’ente. “Il giudice – spiega la corte d’appello -, nell’accogliere la tesi dell’Ater, fondava la sua valutazione di legittimità del licenziamento sulle risultanze della ctu (consulenza tecnica d’ufficio, ndr) grafologica, la quale evidenziava la materiale falsità documentale”.
Ma l’ingegnera ci riprova, e un nuovo giudice del lavoro di Viterbo prima e la corte d’appello di Roma poi ribaltano la sentenza: “Il licenziamento è illegittimo, e Angela Birindelli va subito reintegrata”. Nelle motivazioni, pubblicate solo pochi giorni fa, i giudici capitolini della seconda sezione lavoro scrivono: “Ugo Gigli era pienamente consapevole di aver autorizzato tutti i lavori svolti (da Angela Birindelli, ndr) indicati nelle autorizzazioni che l’ente assume come mai rilasciate e anzi addebitate alla Birindelli come artefatte al preciso scopo di rendere solo apparente la regolarità del proprio operato”.
Inoltre la corte d’appello, che ha esaminato tutto il materiale probatorio acquisito agli atti, sottolinea: “È irrilevante che la firma in calce sia stata scannerizzata e non apposta da Gigli, sia perché è risultata la prassi generalizzata di ricorrere al sistema della firma scannerizzata da parte dello stesso direttore generale, sia perché la scannerizzazione della firma può essere avvenuta per le più svariate ragioni. Ma, soprattutto – spiegano i giudici di secondo grado – non esclude che gli incarichi siano stati svolti sotto la ‘copertura’ di una previa autorizzazione verbale, ovvero tacita e concludente del dg, solo successivamente formalizzata con l’apposizione della firma scannerizzata”.
Ma la corte d’appello va oltre, ed evidenzia che una presunta “falsità delle firme non realizza, a fronte dell’autorizzazione comunque rilasciata, un falso idoneo a procurare un vantaggio a Birindelli, e dunque a configurare un comportamento della dipendente irreversibilmente lesivo del vincolo fiduciario. Per vero – continuano i giudici capitolini -, non si comprende in via logica il motivo per cui Birindelli avrebbe avuto necessità di falsificare le firme del dg sulle richieste autorizzative quando questi (il direttore generale, ndr) le aveva espressamente comunicato che i lavori risultavano già autorizzati”.
La corte d’appello di Roma, nel rigettare il reclamo dell’Ater, dichiara “illegittimo il licenziamento” di Angela Birindelli e “condanna l’ente all’immediata reintegrazione dell’ingegnera nell’originario posto di lavoro, oltre al pagamento dell’indennità risarcitoria pari alle mensilità della retribuzione globale di fatto maturate dal 23 marzo 2014 all’effettiva reintegra, e con la regolarizzazione contributiva”.
– Licenziamento Birindelli, anche per la corte d’appello è “illegittimo”
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