Viterbo – (sil.co.) – Supercar col trucco dalla Germania, definitiva la condanna a due anni e quattro mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata all’evasione fiscale inflitta in secondo grado a Giuseppe De Lucia, uno dei presunti complici di Elio Marchetti.
È stato bocciato dalla cassazione il ricorso di uno dei presunti complici dell’imprenditore viterbese Elio Marchetti nell’ambito dell’inchiesta “Déjà vu” sfociata in sei arresti il 3 maggio 2017. Si tratta di Giuseppe De Lucia, l’imprenditore 46enne di Foggia, coinvolto nella stessa inchiesta, ricorso alla suprema corte contro la sentenza con cui, il 20 giugno 2022, la corte d’appello di Roma aveva confermato la decisione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Viterbo del 6 maggio 2019 che, col giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione per il reato di associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale.
De Lucia, secondo l’accusa, quale amministratore di una società di autotrasporti, era partecipe dell’associazione con il compito di curare, su incarico del Marchetti e dell’intermediario Domenico Sordo, la interposizione fittizia della società nelle operazioni fraudolente di importazione dei veicoli nazionalizzati dal concessionario auto viterbese gestito dal Marchetti nonché di presentare all’agenzia delle entrate ufficio di Foggia, al fine di ottenere il cosiddetto sblocco telematico all’importazione e la sottoposizione dell’operazione al regime speciale dell’iva a margine, dichiarazioni con le quali attestava falsamente di essere importatore del veicolo e di avere acquistato l’auto da soggetto passivo che applicato, a sua volte, il regime dell’iva a margine, allegando fotocopie di fatture alterate emesse dalla First Trade Gmbh, il fornitore tedesco di Marchetti, o copie alterate di carte di circolazione relativa ai veicoli successivamente commercializzati.
“Reato – viene ricordato – commesso dal 2015 e in permanenza, almeno fino al novembre 2016”.
“In tema di giudizio di cassazione – ricordano gli ermellini dichiarando inammissibile il ricorso con sentenza del 4 luglio, le cui motivazioni sono state pubblicate l’8 novembre – sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito”.
“La sentenza impugnata (e in doppia conforme la sentenza di primo grado) con motivazione adeguata immune da contraddizioni o da manifeste illogicità . viene sottolineato – evidenzia come la Cir Autotrasporti srl richiedeva all’agenzia delle entrate di Foggia lo sblocco dei veicoli allegando le fatture della First Car nelle quali la Cir era indicata quale importatore. La Cir amministrata dal ricorrente si interponeva, quindi, fittiziamente nelle operazioni di frode (Iva) riguardanti l’acquisto dei veicoli tra la First Car e le società del Marchetti (che operava a Viterbo)”.
“Le operazioni effettive di compravendita avvenivano a Viterbo, presso l’autosalone gestito da Marchetti – ribadiscono quindi gli ermellini – la decisione rileva, in fatto, che dal servizio di ocp in data 19 marzo 2015 era emerso che si incontravano Marchetti, Sordo e tale Giuseppe, poi identificato nel ricorrente De Lucia. Le indagini evidenziavano anche che la Cir aveva sede fittizia e operava senza dipendenti, non presentando neanche le dichiarazioni dei redditi. Le società di Marchetti con queste interposizioni fittizie della società amministrata dal ricorrente non pagava Iva (al momento dell’importazione si applicava il regime dell’Iva al margine, per la presentazione di documentazione falsificata)”.
E ancora: “Dall’analisi delle intercettazioni emergeva anche che Marchetti retribuiva il ricorrente per questa sua attività di messa a disposizione del nome della sua società per le pratiche di sblocco delle vetture. Infatti, da un’intercettazione di una telefonata tra Marchetti e Sordo si faceva riferimento al costo delle pratiche, e ‘con tale terminologia si faceva certo riferimento al compenso per il De Lucia in quanto la procedura di sblocco presso l’agenzia delle entrate non prevedeva costi per l’importatore’. Del resto, l’interpretazione del significato delle intercettazioni è una valutazione di merito”.
“Il ricorrente, in maniera molto generica e parcellizzata, richiede una rivalutazione dell’interpretazione delle intercettazioni non consentita in sede di legittimità. Relativamente al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello motiva sulla insussistenza dei presupposti per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale”.
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY