Viterbo – Non fu “mafia viterbese bis” secondo il collegio, come invece sostenuto dall’accusa. Semmai affetto e attaccamento da parte del fratello minore David nei confronti di Ismail Rebeshi. Riconosciuto dal collegio che, nel condannare solo David a 5 anni in primo grado per estorsione (senza metodo mafioso) gli ha concesso le attenuanti generiche anche “per avere agito, sia pure con metodi estorsivi, nella convinzione di recuperare quanto spettante al fratello sulla scorta di un vincolo di solidarietà familiare”.
Si legge nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 15 novembre il boss oggi quarantenne di mafia viterbese è stato assolto dal collegio del tribunale di Viterbo dall’accusa di essere il mandante dal carcere di Mammagialla di due presunte estorsioni con metodo mafioso ai danni di altrettanti commercianti viterbesi, mentre il fratello 34enne David è stato condannato a 5 anni per il solo reato di estorsione e anche lui assolto dall’aggravante del metodo mafioso, ottenendo dopo oltre tre anni in alta sicurezza gli arresti domiciliari, .
In attesa dell’appello, già preannunciato dal difensore Roberto Afeltra per David Rebeshi e atteso anche dall’accusa, meritano ancora spazio le motivazioni della sentenza di primo grado.
Il blitz di fine novembre 2019 a Tuscania – Nei riquadri i fratelli David e Ismail Rebeshi
Il collegio, nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche al 34enne albanese David, ha “tenuto conto che, al di là delle modalità estorsive utilizzate, ha cercato di recuperare denaro del fratello nonostante quest’ultimo con una email lo avesse invitato a non pensare a lui (Rebeshi) ma ad andare avanti con la sua famiglia (di David)”.
Relativamente alla pretesa di 4mila euro da parte del ristoratore per la macchina fallata venduta a Ismail da un suo amico commercialista, invece, i giudici sottolineano come “in ultima analisi il danneggiato, nei cui interessi David ha agito, è stato proprio il Rebeshi che non solo ha pagato una automobile guasta e inservibile e gravata da fermo amministrativo, ma che mai ne ha neppure conseguito il possesso per via del sovrapprezzo che avrebbe dovuto corrispondere al meccanico per la sostituzione del cambio o comunque la sua riparazione”.
Simili considerazioni riguardano la vicenda dell’altra parte offesa, il commerciante di automobili da cui venivano pretesi 5mila euro per la rottamazione di auto di Rebeshi, “posto che l’anomalia risiede nel fatto che le vetture rimosse dal piazzale dell’autosalone di Rebeshi furono demolite senza autorizzazione del legale rappresentante, pur su disposizione della compagna di Rebeshi, oltretutto in mancanza di documenti e targhe”.
Relativamente all’estraneità di Ismail Rebeshi, ritenuto dalla Dda di Roma il mandante dal carcere delle presunte estorsioni con metodo mafioso che a fine novembre 2019 hanno condotto in carcere il fratello e tre connazionali, si legge invece che “tutte le emergenze dibattimentali emerse inducono a ritenere che le azioni delittuose in relazione alle quali si procede risposero a iniziativa autonoma di David, non risultando elementi che consentano di ricondurre le stesse anche a Ismail (…) né vale a tal fine la email inviata al fratello dal carcere con la quale Ismail segnalò a David i soggetti nei cui confronti riteneva di vantare crediti”.
Mafia viterbese – Intimidazioni di stampo mafioso a imprenditori locali emerse nell’ambito dell’inchiesta Erostrato
Nessun metodo mafioso.
“Le emergenze istruttorie a parere del collegio non hanno posto in luce che l’azione di David abbia avuto connotati evocativi della associazione di stampo mafioso della quale Ismail farebbe parte (…) così come non sono emersi elementi idonei a dimostrare la consapevolezza da parte delle persone offese della esistenza del clan mafioso di riferimento per David e Ismail”.
Viene quindi sottolineata “la insussistenza di qualsivoglia elemento probatorio da cui poter trarre il coinvolgimento di Ismail Rebeshi in condotte che si reputano essere state frutto di iniziativa autonoma del fratello David”.
Relativamente alle parti offese, delle quali solo il ristoratore si è costituito parte civile ottenendo un risarcimento di duemila euro: “Nel corso delle indagini romane i loro nomi erano emersi come quelli di soggetti molto vicini a Ismail, che era assiduo frequentatore del locale che il ristoratore gestiva all’epoca a Viterbo. Ancora più stretti i rapporti col commerciante di auto, la cui persona tra l’altro era emersa nel corso del procedimento cagliaritano per stupefacenti (avendo tenuto nascosto un rilevante quantitativo di stupefacente di Ismail Rebeshi dopo l’arresto di quest’ultimo). E avendogli messo a disposizione un night club intestato alla madre, allorché dovette chiudere per questioni amministrative il Range Club che gestiva in via della Palazzina a Viterbo”.
Al ristoratore, come è noto, David avrebbe intimato di consegnare il denaro entro ventiquattro ore minacciando di dare fuoco al locale ristorante che gestiva a Tuscania e di uccidere i famigliari qualora non avesse consegnato la somma di 4mila euro entro il termine imposto: “Se domani sera non mi porti i soldi ammazzo tutta la famiglia e brucio il locale”.
Secondo il collegio, il presunto ruolo di Ismail non emerge neppure dalla messaggistica WhatsApp in cui il David “suggerisce” al ristoratore di contattare il commercialista: “chiamalo muoviti e digli che deve dire grazie a Dio quello se era lui fori era peggio per lui’ e “che preferisce lui così piace mangiare il sangue du altri”.
“Per quanto il riferimento a Ismail sia evidente anche se non esplicitamente nominato, “si tratta di parole di David che, in mancanza di riscontri, non necessariamente derivano da istigazione del fratello o da concerto con quest’ultimo nel pianificare l’azione criminale che, per quanto emerge dalla istruttoria dibattimentale, risulta riconducibile al solo David”.
Quindi la famosa mail dal carcere di Ismail a David dell’11 febbraio 2019: “Alcun cenno emerge alle modalità con le quali David avrebbe dovuto avanzare le richieste di denaro”.
E ancora: “Le parti offese hanno dichiarato in dibattimento di non avere mai nutrito alcun sentimento di paura nei confronti di Ismail”.
Silvana Cortignani
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
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