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Sport - Viterbo - Angelo Di Silvio, avvocato dell'ex patron gialloblù, dopo l'annunciata querela del successore Romano

“Da Camilli oltre 400mila euro per pagare calciatori, fornitori, imposte e stipendi”

di Silvana Cortignani
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Piero Camilli

Piero Camilli

Sport - Calcio - Viterbese - Marco Romano

Sport – Calcio – Viterbese – Marco Romano

Viterbo – “Dai conti correnti intestati alla Viterbese sono stati posti in essere soltanto pagamenti per soddisfare gli obblighi alla società, e in particolare per il pagamento di calciatori, fornitori, imposte e stipendi, grazie alle rimesse anche personali di Piero Camilli e dei soci cedenti”. Non ha dubbi l’avvocato Angelo Di Silvio, che assiste l’ex patron gialloblù nella “vertenza” con il successore Marco Arturo Romano. 


 “Viterbese, sottratti 300mila euro dai conti aperti dalla vecchia proprietà”


È di ieri la notizia che Romano avrebbe sporto querela contro ignoti, per due conti correnti aperti dalla vecchia proprietà che gli sarebbero stati tenuti nascosti al momento della cessione delle quote, denunciando la sottrazione dalle casse del club della somma di 300mila euro.

In mezzo una domanda di arbitrato presentata da Romano per un risarcimento di oltre 800mila euro che secondo il legale di Camilli sarebbe inammissibile, in quanto materia del giudice ordinario. “La cessione della quote della società di calcio Viterbese Castrense srl è stata formalizzata dalle parti davanti al notaio il 18 luglio 2019 – spiega Di Silvio – senza la clausola compromissoria, prevista solo sul contratto preliminare, nulla del quale viene riprodotto sull’atto pubblico di cessione di quote sociali”. 

Nel contratto definitivo del 18 luglio di quattro anni fa, si legge: “Tutti gli effetti attivi e passivi delle presenti cessioni saranno rispettivamente a profitto e a carico delle parti acquirenti a decorrere dalla data odierna”. “Nelle società a responsabilità limitata – ricorda quindi l’avvocato Di Silvio – il socio non risponde, e non può rispondere, a titolo proprio delle obbligazioni che devono essere imputate alla società”.

“Nel rogito notarile del 22 luglio 2019 – prosegue il legale – non viene mai dichiarato né tanto mai garantita l’inesistenza di passività. Così come i cedenti non si impegnano a garantire per qualsiasi danno, perdita o responsabilità, costo o spesa o altri oneri che dovessero derivare agli acquirenti dall’inadempimento o non veridicità o difformità rispetto alle dichiarazioni o garanzie rese. Così come mai controparte dichiara che i debiti oggi contestati siano passività occulte dalla stessa non conosciute né conoscibili”. Ergo: “Nessun obbligo può, pertanto, oggi essere messo a carico degli esponenti, non avendo gli stessi mai reso alcuna garanzia in tal senso”.

Gli effetti sostanziali e processuali dal momento della cessione delle quote, ovvero il 18 luglio 2019, farebbero capo al soggetto giuridico Us Viterbese 1908 srl (già Viterbese-Castrense srl) e non ai soci della Us Viterbese 1908 srl ( Tecnologie e sicurezza spa e Federsicurezza italia servizi srl). 

Con riferimento all’eccepito inadempimento conseguente alla illegittima operatività sui conti correnti riconducibili alla Us Viterbese, secondo il legale di Camilli, tali doglianze sia dal lato attivo che passivo possano essere sollevate soltanto da e nei confronti di Us Viterbese 1908 srl (già Viterbese-Castrense srl). Che, in quanto soggetto giuridico che avrebbe subito danni dalle movimentazioni, almeno secondo l’avversa prospettazione, sarebbe l’unico ad essere titolare del diritto di avanzare eventuali pretese risarcitorie.

“Nessuna legittimazione – sottolinea il legale –  risulta essere, pertanto, nemmeno ipotizzabile in capo ai soci acquirenti delle quote societarie”.

“Nessun illecita movimentazione è stata posta in essere dagli esponenti. Tutt’altro. In realtà, è accaduto che la nuova compagine abbia omesso, perpetrando essa stessa un grave inadempimento, di pagare gli oneri che andavano maturando successivamente al rogito, e che venivano addebitati sui conti ridetti, imponendo così agli esponenti di provvedere ad ingenti pagamenti, con continue rimesse in quanto obbligati in forza delle fideiussorie prestate”, spiega l’avvocato.

Vincenzo Camilli, in particolare, in virtù delle prestazioni fideiussorie prestate, sarebbe stato obbligato nei confronti dell’istituto di credito che non lo avrebbe liberato dal vincolo sino al completo soddisfacimento delle esposizioni: “Nessun indebito prelievo né tantomeno nessuna indebita operazione ma semplicemente un mero adempimento nei confronti dell’istituto bancario”.

Camilli, insomma, come ammesso dalla stessa controparte, avrebbe continuato ad agire sui conti 4100 e 4394, così di fatto procedendo anche a titolo proprio a pagare i fornitori, calciatori, dipendenti, tasse, e debiti vari, anche grazie alle rimesse derivanti dai contratti di sponsorizzazione della società riconducibile alla famiglia Camilli. 

“Sembra paradossale dover resistere oggi ad una richiesta di risarcimento danni, quando la vecchia gestione della Viterbese ha dovuto continuare a pagare oltre 400mila euro dopo la propria uscita dalla società, non incassando alcunché di quanto riferibile al proprio periodo di reggenza”.

“Tanto è vero che già, in data 4 luglio 2019, quindi successivamente alla stipula del contratto preliminare, viene eseguito sul conto corrente 4100 da parte di Piero Camilli il versamento della somma di 130mila euro allo stesso mai restituita dalla Us Viterbese. E ciò per ripianare un saldo iniziale negativo di euro 131.841,18”.

Gli addebiti sul conto sarebbero quindi proseguiti anche nei mesi successivi, tanto è vero che la vecchia gestione, tutt’altro che fare un’illecita movimentazione bancaria, avrebbe provveduto a continue rimesse, al fine di evitare che l’istituto coinvolgesse il fideiussore: “Fino a quando il conto è stato portato a zero e la nuova gestione non ha sofferto di alcuna debenza e non ha provveduto ad alcun esborso”.

Silvana Cortignani


Documenti: La querela presentata dalla Viterbese


Presunzione di innocenza

Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.


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30 giugno, 2023

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