Viterbo – “Quando è entrato in cella di isolamento, Andrea Di Nino non era più sottoposto a sorveglianza”. È entrato nel vivo ieri il processo a carico di due medici e di un penitenziario accusati di omicidio colposo per il suicidio del detenuto 36enne romano trovato impiccato la sera del 21 maggio 2018 in una cella di isolamento del Nicandro Izzo di Viterbo.
Andrea Di Nino
Parti civili tredici familiari, cinque figli e otto fratelli, molti dei quali assistiti dall’avvocato Nicola Trisciuoglio. Davanti al giudice Jacopo Rocchi, in rappresentanza dei parenti, il fratello Tonino Lazzarini e la sorella Graziella Di Nino. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Giuliano Migliorati, Lorenzo Lepri, Andrea Danti e Massimo Pistilli.
Di Nino, al momento in cui fu rinvenuto cadavere, era in carcere da due anni per possesso di stupefacenti. Sarebbe uscito di lì a un anno. I familiari, che si oppongono all’archiviazione dell’inchiesta bis per omicidio volontario, sono convinti che non si sarebbe mai potuto suicidare. Secondo loro, in base alla testimonianza di un altro detenuto, che per la procura non sarebbe attendibile, sarebbe stato picchiato da una “squadretta” di penitenziari.
Ma ieri di “squadretta” non si è parlato, nonostante un tentativo dei legali di parte civile di introdurre l’argomento, chiedendo ai testi se fosse emerso qualcosa dalle sommarie informazioni dei detenuti, sulle quali non potevano però riferire per motivi procedurali. È emerso, in compenso, che Di Nino stava bene, si era rimesso anche dai problemi fisci da cui era stato afflitto e non era più sottoposto a nessun regime di sorveglianza.
In aula i primi tre testimoni, ovvero un poliziotto della squadra mobile, un carabiniere del Nas e un ispettore della penitenziaria che, interrogati dal pm Michele Adragna, hanno ricostruito gli ultimi giorni di vita della vittima e il quadro clinico per cui a Viterbo è stato sottoposto due volte a grande sorveglianza e ben quattro volte a grandissima sorveglianza.
Manifestazione per Andrea Di Nino di fronte al tribunale
Il giorno della tragedia Di Nino non era sottoposto ad alcuna misura cautelare e l’ultima indicazione di grande sorveglianza, per via di episodi di autolesionismo, era stata revocata un mese prima, il 12 aprile.
È il motivo per cui il 14 maggio il medico di guardia aveva firmato il nulla osta per l’isolamento disciplinare in cella singola, in seguito al ferimento di un detenuto marocchino, che si era ritrovato con una dente scagliato e una lamettata sulla giacchetta dopo essere stato aggredito da Di Nino e da un altro detenuto italiano.
Durante la settimana trascorsa in cella d’isolamento, Di Nino sarebbe però stato visitato dal personale sanitario non tutti i giorni come previsto, ma solo due volte, il 15 e il 17 maggio, mentre il giorno della morte sarebbe stato visto per pochi minuti dal medico di guardia perché accusava mal di denti.
“All’epoca non era ancora in vigore il protocollo di prevenzione del rischio suicidario, aattuato solo nell’estate successiva (dopo la morte di Di Nino e di Hassan Sharaf, ndr) – hanno riferito i testimoni – anche se c’erano stati degli ordini di servizio relativi a a una bozza del settembre 2017, in attesa di firma, che prevedevano controlli periodici da parte di psichiatri e psicologi per i detenuti sottoposti a sorveglianza, come avvenuto per Di Nino”.
“Di Nino, che secondo i suoi diari clinici avrebbe simulato crisi epilettiche e messo in atto gesti di autolesionismo, quando è arrivato a Mammagialla stava sulla sedia a rotelle, ma il 14 maggio, quando è entrato in isolamento, stava bene e camminava da solo. Il 21 marzo la grandissima sorveglianza era diventata grande sorveglianza e il 12 aprile anche questa era stata revocata dopo un nuovo controllo della psicologa”, hanno spiegato i testimoni.
Il giudice, che nonostante i tempi stretti conta di arrivare a una sentenza di primo grado, ha acquisito quattro consuelenze disposte dal pm Adragna, mentre alla prossima udienza sentirà, tra gli altri, sempre per la procura, l’anatomopatologa Mariarosaria Aromatario, lo psichiatra Franco Ferracuti e la tissicologa Maria Chiara David.
Silvana Cortignani
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
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