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Rapina alle poste di Canino - Per la cassazione non si trattò di una "lite" - Volevano costringerlo, dietro pesanti minacce di morte, a versare il denaro mancante

“Il direttore Ciocia fu vittima di tentata estorsione da parte di Casertano, Palermo e Lanari”

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Gli arrestati a dicembre: Daniele Casertano, Domenico Palermo, Christian Lanari e Massimiliano Ciocia

Daniele Casertano, Domenico Palermo, Christian Lanari e Massimiliano Ciocia


Canino – (sil.co.) – Rapina a mano armata alle poste di Canino del 28 novembre 2020, per la cassazione “il direttore Ciocia fu vittima di tentata estorsione da parte di Casertano, Palermo e Lanari”. 

Sono state depositate le motivazioni della sentenza con cui la suprema corte, lo scorso 7 giugno, ha rigettato i ricorsi di Daniele Casertano, Domenico Palermo, Christian Lanari e Riccardo Carloni Modesti contro le condanne in appello dell’11 luglio 2022 a 5 anni e 8 mesi (Casertano)5 anni e 8mesi (Palermo), 4 anni (Lanari) e 5 anni di reclusione (Carloni Modesti)

Nell’estate di un anno fa la corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, aveva confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal gup del tribunale di Viterbo il 5 novembre 2021, confermando il giudizio di responsabilità, in ordine ai reati di rapina aggravata in concorso a carico di tutti gli imputati e quello di tentata estorsione nei confronti degli imputati Lanari, Casertano e Palermo in danno del correo Ciocia.

Gli imputati – si legge nelle motivazioni della cassazione – con differenti ruoli, avevano preso parte al comune progetto, condiviso con il coimputato separatamente giudicato Ciocia (direttore dell’ufficio postale ove doveva essere realizzata la rapina), di commettere una rapina presso l’ufficio postale ove quest’ultimo prestava servizio, confidando sulle notizie da lui fornite in ordine al giorno in cui eseguire la rapina, per assicurarsi una somma considerevole di denaro. Consumato il delitto, dopo pochi giorni il Ciocia, che aveva occultato negli uffici della poste italiane una parte del denaro denunciato come sottratto dai rapinatori, aveva recuperato la somma venendo immediatamente scoperto e tratto in arresto. 

“Diffusa la notizia dell’ammontare delle somme rapinate e avuta contezza del minor importo realizzato dai rapinatori – viene ricordato –  Casertano, Palermo e Lanari convocavano Ciocia (che aveva ammesso i fatti agli investigatori e si era reso disponibile a registrare i dialoghi nel corso dell’incontro preteso dai correi) e lo minacciavano ripetutamente, intimando di consegnare loro le somme mancanti rispetto a quelle denunciate come provento della rapina”.

La difesa di Lanari, avvocato Virna Faccenda, ha sottolineato nel ricorso, tra l’altro, la presunta omessa valutazione di elementi di prova favorevoli per il ricorrente, “a iniziare dall’inattendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità Ciocia” e che era risultato “indimostrato e indefinito il contributo del ricorrente, ipotizzato in termini di agevolazione con argomenti del tutto apodittici e contraddetti dai risultati probatori”.

Motivo giudicato infondato in quanto “la sentenza impugnata ha preso in esame le articolate deduzioni difensive svolte dal ricorrente escludendo l’inattendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità Ciocia (…) allo stesso modo, è correttamente motivata l’esclusione dell’ipotizzata mera connivenza del Lanari rispetto al progetto della rapina, alla sua fase esecutiva e alle successive vicende, tenuto conto delle determinanti iniziative assunte dal ricorrente (prima fra tutte, quella dell’incontro ‘chiarificatore’ tra i correi sul destino del programmato provento della rapina, svoltasi non a caso presso l’abitazione del ricorrente)”.

Per la difesa, invece, Lanari sarebbe stato ignaro della violenza che sarebbe stata utilizzata per commettere la rapina e avrebbe “solo procurato l’incontro tra i correi, senza averlo organizzato e senza partecipare attivamente nel corso dell’incontro a esercitare alcuna pressione morale mediante comportamenti violenti o minacciosi”.

Per quanto riguarda Daniele Casertano e Domenico Palermo, la cassazione sottolinea come “l’ipotizzata ‘lite tra correi’ non era avvenuta immediatamente dopo la consumazione della rapina (avvenuta il 28 novembre 2020), ma al contrario dopo alcuni giorni (1 dicembre 2020) quando si era diffusa la notizia della rapina e dell’ammontare delle somme sottratte”. Quindi “non un post factum penalmente irrilevante, rispetto all’illecita sottrazione delle somme dall’ufficio postale, risultando (…) che i ricorrenti si determinarono ad organizzare l’incontro con il Ciocia dopo aver realizzato che costui si era impossessato di una parte delle somme rapinate; il che conferma che non si trattò di una ‘lite’, quanto della preordinata convocazione del Ciocia per costringerlo, dietro pesanti minacce di morte, a versare ai correi il denaro mancante rispetto alla somma complessiva che era stata da lui denunciata”.

I ricorrenti, inoltre, non considerano, secondo la cassazione, che “Ciocia aveva occultato il denaro (pari a 30mila euro), che poi recuperò alcuni giorni dopo la rapina, prima che i correi entrassero in azione; il che esclude che la pretesa degli odierni ricorrenti, di ottenere con la minaccia il versamento della somma di 130mila euro (così indicata nell’imputazione), potesse corrispondere – quanto all’oggetto della richiesta – al denaro occultato dal Ciocia“.

“Emerge a chiare lettere la direzione della volontà dei ricorrenti che, facendo leva sul proprio spessore criminale e sulla correlata capacità di coartare il Ciocia, miravano a conseguire il profitto della consegna di una somma di denaro equivalente alla parte mancante del provento della rapina; così attentando non solo al patrimonio del Ciocia ma anche alla libertà morale del correo”.

La natura plurioffensiva del delitto di estorsione – si legge ancora – relega in secondo piano l’eventuale condizione di illiceità in cui versi la persona offesa, anche in relazione alla provenienza del bene oggetto della pretesa (…) e non può certo affermarsi che la pretesa dei ricorrenti di ottenere il provento della rapina nella sua misura integrale fosse tutelabile“.

“In conclusione, la circostanza che l’oggetto della pretesa dei ricorrenti derivasse da una comune attività illecita, non esclude il carattere ingiusto del profitto perseguito dagli agenti, né la sussistenza del danno che avrebbe subito la vittima”.


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10 ottobre, 2023

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